Integrazione del contraddittorio necessaria per l’annullamento dei tetti di spesa delle strutture sanitarie private (TAR Basilicata n. 191 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio promosso da una struttura sanitaria privata accreditata avverso gli atti di determinazione dei tetti di spesa per l’erogazione di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, l’eventuale annullamento dei provvedimenti impugnati comporta inevitabili ripercussioni nei confronti di tutte le altre strutture accreditate, ancorché appartenenti a branche diverse da quella praticata dalla ricorrente. Conseguentemente, il giudice amministrativo è tenuto a disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutte le strutture private accreditate, anche se non formalmente intimate, ordinando alla Regione di fornire i relativi dati identificativi. Ove la notificazione individuale risulti di difficile attuazione, il giudice può autorizzare la notificazione per pubblici proclami, con le modalità di cui all’art. 150, terzo comma, cod. proc. civ., ossia mediante inserimento di avviso nella Gazzetta Ufficiale e deposito di copia dell’atto nella casa comunale del luogo ove ha sede l’ufficio giudiziario.
Il Fatto
Una società operante nel settore della riabilitazione ha impugnato dinanzi al TAR Basilicata una serie di provvedimenti adottati dall’ASP e dalla Regione Basilicata concernenti la determinazione dei tetti di spesa per l’anno 2025, nonché la successiva comunicazione di sospensione dell’erogazione delle prestazioni. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha proposto motivi aggiunti avverso la delibera con cui la Regione ha approvato i criteri per la determinazione dei tetti di spesa per gli anni 2025 e 2026 e il conseguente provvedimento attuativo del Direttore Generale dell’ASP, nonché un secondo atto di motivi aggiunti avverso ulteriori delibere e note aziendali. Il thema decidendum, pertanto, si è esteso progressivamente fino a coinvolgere l’intero sistema di finanziamento delle strutture private accreditate operanti sul territorio regionale.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha rilevato che la domanda di annullamento dei provvedimenti impugnati con il primo atto di motivi aggiunti, ossia la delibera regionale e l’atto aziendale attuativo, non riguarda esclusivamente la posizione della ricorrente ma si riverbera sull’intera platea delle strutture private accreditate. L’eventuale accoglimento del ricorso, infatti, determinerebbe la caducazione di atti generali di programmazione e assegnazione delle risorse, con inevitabili ripercussioni nei confronti di tutte le strutture eroganti prestazioni di specialistica ambulatoriale, le quali, pur non essendo parti del giudizio, subirebbero gli effetti della decisione.
Da tale premessa il Collegio ha fatto discendere la necessità di assicurare l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutte le strutture private accreditate, anche se appartenenti a branche diverse da quella praticata dalla ricorrente. A tal fine, il TAR ha ordinato alla Regione Basilicata di rendere noti alla ricorrente, entro dieci giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, i dati identificativi e gli indirizzi di posta elettronica delle suddette strutture, fissando i successivi termini per la notificazione e per il deposito della prova dell’adempimento.
Il Collegio ha, inoltre, ritenuto di autorizzare fin d’ora l’eventuale notificazione per pubblici proclami, richiamando il disposto dell’art. 39, comma 2, cod. proc. amm., che rinvia alla disciplina del codice di procedura civile. In particolare, ai sensi dell’art. 150, terzo comma, cod. proc. civ., il TAR ha prescritto che, in tal caso, entro venti giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, venga inserito nella Gazzetta Ufficiale un apposito avviso recante l’indicazione dell’autorità giudiziaria, il numero di registro generale, la denominazione delle parti, gli atti impugnati, i nominativi dei controinteressati e gli estremi dell’ordinanza stessa. Successivamente, dovrà avvenire il deposito della copia integrale del ricorso nella casa comunale di Potenza e, infine, la prova del compimento degli adempimenti presso la Segreteria del Tribunale.
L’ordinanza ha disposto l’incombente istruttorio precisando che la trattazione del merito del ricorso introduttivo e dei due atti di motivi aggiunti sarà fissata con separato decreto, demandando alla Segreteria la comunicazione del provvedimento ai difensori costituiti.
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Nota della Redazione
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