Integrazione del contraddittorio per concessioni demaniali marittime plurimodali (TAR Basilicata n. 171 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio amministrativo, l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 28, comma 3, cod. proc. amm. va disposta quando la domanda riguarda un provvedimento lesivo della posizione di una pluralità di soggetti direttamente controinteressati, quali i partecipanti a una procedura comparativa per l’affidamento di una concessione demaniale marittima. L’ordine del giudice di integrazione costituisce atto prodromico alla prosecuzione del giudizio e comporta l’assegnazione di un termine perentorio per la notificazione del ricorso ai soggetti pretermessi, nonché di un successivo termine per il deposito della prova dell’avvenuto adempimento. La fissazione dell’udienza di trattazione resta conseguenzialmente riservata a successivo provvedimento, una volta perfezionato il contraddittorio.
Il Fatto
La vicenda trae origine dal decreto dirigenziale con cui la Regione Basilicata ha approvato i lavori della Commissione istruttoria delle istanze pervenute per il rilascio della concessione demaniale marittima del Porto di Maratea, dichiarando inammissibile l’istanza della ricorrente e individuando quale vincitrice la società controinteressata. Il provvedimento impugnato è stato adottato all’esito di una procedura che ha visto coinvolti molteplici operatori economici, tutti aspiranti alla medesima concessione, nonché il Comune di Maratea, quale ente territoriale interessato.
La società ricorrente ha impugnato il decreto, i verbali della Commissione, la graduatoria provvisoria e gli atti presupposti, chiedendo l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, e l’accertamento dell’inefficacia della concessione eventualmente sottoscritta medio tempore. Nel giudizio si sono costituite la Regione Basilicata e la società aggiudicataria.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, esaminati gli atti, ha ritenuto che il ricorso sia stato proposto nei confronti della sola aggiudicataria e della Regione, senza che risultasse instaurato il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri soggetti che hanno partecipato alla procedura selettiva. Ha pertanto rilevato la necessità di disporre l’integrazione del contraddittorio ai sensi degli artt. 28, comma 3, e 51 cod. proc. amm., trattandosi di giudizio avente a oggetto una procedura di tipo comparativo in cui la posizione di ciascun partecipante è potenzialmente controinteressata rispetto alla domanda di annullamento dell’esito favorevole all’aggiudicataria.
Il Collegio ha individuato quali soggetti destinatari dell’ordine di integrazione le società Achillea s.r.l., Mercatore s.r.l., Delfino s.r.l., Millennials s.r.l.s. e Dea Maris s.r.l., quali partecipanti alla procedura, nonché il Comune di Maratea. Ha assegnato il termine del 15 maggio 2026 per la notificazione del ricorso e dei relativi allegati e il termine del 25 maggio 2026 per il deposito della prova dell’avvenuto adempimento presso la segreteria del Tribunale.
L’ordinanza si inserisce nella fase preliminare del giudizio cautelare e di merito, e la decisione sulla domanda di sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato è stata conseguentemente riservata a un successivo provvedimento presidenziale, da adottarsi all’esito della regolare instaurazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti interessati.
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Nota della Redazione
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