Decadenza dell’autorizzazione per inattività dell’impianto e cessione del ramo d’azienda (TAR Basilicata n. 35 del 16.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La decadenza dell’autorizzazione amministrativa per inattività dell’impresa, ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. c), L.R. Basilicata n. 5/2010, non può essere validamente irrogata nei confronti del cessionario di ramo d’azienda quando il periodo di inattività dell’impianto, fatto valere dall’Amministrazione, sia antecedente alla stipula del contratto di cessione e all’intervenuto trasferimento dell’autorizzazione in capo al medesimo cessionario. In sede cautelare, la sussistenza del fumus boni iuris del ricorso avverso il provvedimento di decadenza determina la sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato, con consequenziale fissazione dell’udienza pubblica per il prosieguo del giudizio.
Il Fatto
Il titolare di un’impresa individuale, subentrato nella gestione di un impianto di distribuzione di carburanti a seguito di un contratto di cessione del ramo d’azienda stipulato con la società cedente, impugnava il provvedimento con cui il Dirigente dello Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune aveva disposto la decadenza dell’autorizzazione all’esercizio dell’impianto per la sua presunta inattività, rilevata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per il periodo compreso tra l’anno 2020 e l’aprile 2025.
Il ricorrente contestava la legittimità del provvedimento, deducendo che il periodo di inattività accertato dall’Amministrazione era del tutto antecedente alla stipula del contratto di cessione e all’atto con cui il medesimo Sportello Unico aveva già autorizzato il trasferimento dell’autorizzazione e dell’impianto in suo favore.
La Motivazione della Corte
Il TAR Basilicata, nella delibazione sommaria propria della fase cautelare, ha ritenuto il ricorso assistito da fondati profili di fondatezza, evidenziando una contraddittorietà logica nell’azione amministrativa.
Il provvedimento di decadenza, infatti, è stato emanato ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. c), L.R. n. 5/2010 in ragione dell’inattività dell’impianto “dal 2020 ad aprile 2025”. Tuttavia, tale contestazione è stata mossa nei confronti del cessionario, il quale aveva stipulato il contratto di cessione del ramo d’azienda solo in data successiva (29.7.2025) e che, peraltro, aveva già ottenuto il prescritto provvedimento di trasferimento dell’autorizzazione da parte della stessa Amministrazione.
La circostanza che l’Amministrazione avesse autorizzato il trasferimento dell’autorizzazione in favore del nuovo gestore, per poi contestare a quest’ultimo un’inattività maturata in un periodo in cui egli non era ancora subentrato nella titolarità dell’impresa, ha integrato, ad avviso del Collegio, i presupposti per l’accoglimento dell’istanza cautelare.
Il Tribunale ha pertanto disposto la sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato, fissando l’udienza pubblica di trattazione del merito per la successiva data del 7.10.2026. La particolarità della vicenda e la natura della fase processuale hanno indotto il Collegio a compensare tra le parti le spese del giudizio cautelare.
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Nota della Redazione
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