Cessazione della materia del contendere per avvenuto pagamento delle spese di lite oggetto del giudicato (TAR Basilicata n. 152 del 02.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., va dichiarata quando la pretesa sostanziale fatta valere con il ricorso per l’esecuzione del giudicato risulti interamente soddisfatta, come nel caso di avvenuto pagamento delle spese di lite liquidate con la sentenza passata in giudicato. La declaratoria presuppone che entrambe le parti costituite abbiano concordemente richiesto tale esito, essendo irrilevante l’eventuale tardività della costituzione dell’Amministrazione resistente. La compensazione delle spese del giudizio di ottemperanza può essere disposta per eccezionali motivi quando l’Amministrazione abbia già manifestato, prima della proposizione del ricorso, la volontà di provvedere alla liquidazione del credito oggetto della contestazione.
Il Fatto
La società ricorrente aveva ottenuto, con una prima sentenza di questo Tribunale, l’accoglimento del ricorso avverso il silenzio-rifiuto formatosi su un’istanza di accesso relativa allo stato di una pratica per la realizzazione di un elettrodotto. Con una successiva sentenza, il Tribunale aveva accolto il ricorso per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla prima decisione, ordinando all’Amministrazione di provvedere e condannandola al pagamento delle spese di lite.
Nonostante l’Amministrazione avesse nel frattempo adempiuto, nominando un responsabile del procedimento e liquidando le spese delle precedenti fasi, la società ha notificato un nuovo ricorso per ottenere il pagamento delle spese liquidate con la seconda sentenza, ormai passata in giudicato. Nelle more del giudizio, l’Amministrazione ha provveduto al pagamento dell’importo dovuto tramite il proprio tesoriere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio osserva che la ricorrente, con memoria depositata poco prima della camera di consiglio, ha riconosciuto l’avvenuto pagamento e ha concordato con la richiesta dell’Amministrazione di definire il giudizio con la dichiarazione di cessazione della materia del contendere. Tale richiesta congiunta rende evidente che la pretesa creditoria azionata è stata interamente soddisfatta, non residuando alcun interesse alla prosecuzione del giudizio.
Il Tribunale precisa che la costituzione tardiva dell’Amministrazione non osta alla declaratoria, atteso che il presupposto della cessazione della materia del contendere risiede nell’avvenuta satisfazione della pretesa sostanziale e nella concorde richiesta delle parti, non già nella ritualità della costituzione.
Quanto alle spese del presente giudizio, il Collegio ravvisa eccezionali motivi per disporne la compensazione, in quanto l’Amministrazione aveva già chiaramente manifestato la volontà di liquidare il credito oggetto di causa prima della proposizione del ricorso, avendo già provveduto alla nomina del responsabile del procedimento e alla liquidazione delle spese relative ai precedenti gradi.
Sulla base di tali considerazioni, il Tribunale dichiara la cessazione della materia del contendere e compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
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Nota della Redazione
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