Illegittimità del silenzio su adeguamento prezzi: difetto di giurisdizione del G.A. (TAR Basilicata n. 141 del 28.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le controversie relative alla fase di esecuzione di un contratto pubblico di appalto, concernenti l’adempimento e l’inadempimento e le conseguenti obbligazioni patrimoniali, appartengono alla giurisdizione del Giudice ordinario, in quanto si svolgono su un piano paritetico tra le parti. La pretesa dell’appaltatore al riconoscimento dell’adeguamento prezzi ex art. 26 d.l. n. 50/2022 e all’emissione dei conseguenti certificati di pagamento c.d. “SAL-bis” non implica l’esercizio di poteri autoritativi o discrezionali da parte della committenza pubblica, trattandosi di un meccanismo di adeguamento automatico ancorato a parametri legali predeterminati. La circostanza che la domanda sia formalmente proposta avverso il silenzio o un atto di diniego sopravvenuto non radica la giurisdizione del giudice amministrativo quando, avuto riguardo al petitum sostanziale, la posizione giuridica dedotta sia di diritto soggettivo patrimoniale, con conseguente declaratoria di inammissibilità per difetto di giurisdizione ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm.
Il Fatto
La società ricorrente, appaltatrice di un intervento stradale sulla S.S. 658 finanziati con fondi PNRR, aveva richiesto alla committente l’emissione di certificati di pagamento straordinari c.d. “SAL-bis”, ai sensi dell’art. 26 d.l. n. 50/2022, per conseguire le maggiorazioni da adeguamento prezzi relative ai SAL ordinari già contabilizzati. A fronte del silenzio serbato sulle istanze, la società ha proposto ricorso ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm. avverso l’inerzia; successivamente ha impugnato con motivi aggiunti la nota con cui la committente aveva rappresentato la completa incapienza del quadro economico e del ribasso d’asta, impegnandosi a emettere i certificati solo a valle dell’ottenimento delle risorse del Fondo MIT.
La Motivazione della Corte
Il TAR, dopo aver dato avviso alle parti ex art. 73, comma 3, cod. proc. amm., ha rilevato d’ufficio il possibile difetto di giurisdizione. Richiamato il consolidato indirizzo delle Sezioni Unite in tema di riparto fondato sul petitum sostanziale, il Collegio ha osservato che la pretesa sostanziale azionata attiene al riconoscimento e al pagamento di somme per adeguamento prezzi, ossia all’accertamento del diritto economico dell’appaltatore a vedersi corrisposte differenze di corrispettivo: si tratta, quindi, di rivendicazioni di ordine economico inerenti all’esecuzione di un rapporto contrattuale in cui non residua alcun profilo di discrezionalità amministrativa.
Il Collegio ha precisato che l’emissione dei certificati di pagamento straordinari costituisce un mero adempimento contrattuale, e non l’esercizio di una potestà amministrativa: allo stesso modo, il silenzio serbato sull’istanza finalizzata al pagamento integra un presunto inadempimento contrattuale, sindacabile dal giudice ordinario. La giurisdizione ordinaria sussiste anche laddove si invochi l’applicazione dell’art. 26 d.l. n. 50/2022, poiché il meccanismo di adeguamento automatico del prezzo, ancorato ai prezziari regionali aggiornati, è “erosivo” di ogni margine di discrezionalità della stazione appaltante con riferimento sia all’an che al quantum, dando luogo a una vicenda totalmente privatistica.
Conseguentemente, il ricorso e i motivi aggiunti sono stati dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, con indicazione del giudice ordinario come munito di giurisdizione. Le spese di lite sono state integralmente compensate, in ragione della peculiarità e novità della questione.
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Nota della Redazione
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