Inapplicabile il silenzio-assenso al parere MiC nella V.I.A. (TAR Basilicata n. 142 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di valutazione di impatto ambientale, il parere del Ministero della Cultura non può formarsi per silenzio-assenso ai sensi dell’art. 17-bis della L. n. 241/1990, in quanto l’art. 17-bis, comma 4, L. n. 241/1990 esclude l’operatività dell’istituto quando disposizioni del diritto dell’Unione europea richiedano l’adozione di provvedimenti espressi, come avviene per la V.I.A. (Direttiva 2011/92/UE). La decisione sulla compatibilità ambientale deve concludersi con un provvedimento espresso e non può essere sostituita dal mero decorso del termine di cui all’art. 25, comma 2-bis, del D.lgs. n. 152/2006. L’Amministrazione procedente deve considerare l’avviso del Ministero della Cultura e, in caso di dissenso, attivare la procedura di composizione di cui all’art. 5, comma 2, lett. c-bis, della L. n. 400/1988.
Il Fatto
La società ricorrente aveva presentato istanza di V.I.A. per un impianto eolico. La Commissione tecnica aveva reso parere positivo, mentre il Ministero della Cultura aveva espresso un parere negativo. Il MASE aveva quindi rimesso la decisione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. La società, ritenendo formato il silenzio-assenso del MiC, aveva chiesto il rilascio del provvedimento favorevole, ricevendo un diniego. Ha pertanto impugnato il diniego, chiedendo l’accertamento dell’assenso tacito.
La Motivazione della Corte
Il TAR Basilicata ha respinto il ricorso, ritenendo infondata la tesi della ricorrente sull’applicabilità del silenzio-assenso orizzontale al parere del Ministero della Cultura. Il Collegio ha rilevato che l’art. 17-bis, comma 4, L. n. 241/1990 esclude l’istituto quando il diritto UE richieda provvedimenti espressi. La disciplina della V.I.A., che recepisce la Direttiva 2011/92/UE, impone una valutazione motivata sugli effetti del progetto, incluso il patrimonio culturale e il paesaggio, richiedendo pertanto un pronunciamento espresso.
Il Tribunale ha richiamato la giurisprudenza maggioritaria, secondo cui la natura necessariamente espressa e pluristrutturata della decisione sulla compatibilità ambientale esclude che il decorso del termine ex art. 25, comma 2-bis, D.lgs. n. 152/2006 possa dar luogo a un atto tacito di assenso. L’Amministrazione procedente non può ignorare l’avviso del MiC e, in caso di contrasto, deve attivare la procedura di cui all’art. 5, comma 2, lett. c-bis, L. n. 400/1988.
La Corte ha inoltre osservato che la tesi del silenzio-assenso renderebbe privo di significato il meccanismo del potere sostitutivo previsto dall’art. 25, comma 2-quater, D.lgs. n. 152/2006, che disciplina l’inerzia dell’Amministrazione. La presenza di tale istituto conferma l’impossibilità di configurare un assenso tacito. Al ritardo nella conclusione del procedimento si può rimediare con gli strumenti contro l’inerzia, non invocando il silenzio-assenso. Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese per le oscillazioni giurisprudenziali.
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Nota della Redazione
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