Vincolo preordinato all’esproprio: natura endoprocedimentale dell’avviso di avvio e insindacabilità delle valutazioni tecniche (TAR Basilicata n. 130 del 19.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’avviso di avvio del procedimento volto all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio ex art. 11 del D.P.R. n. 327/2001 ha natura endoprocedimentale, essendo meramente funzionale alla partecipazione degli interessati al procedimento espropriativo, e pertanto è privo di portata direttamente ed immediatamente lesiva, con conseguente inammissibilità della sua impugnazione per carenza di interesse. In materia di valutazioni tecniche concernenti la compatibilità elettromagnetica di opere connesse ad impianti FER, le conclusioni dell’Amministrazione, ove fondate su metodologie specialistiche e non inficiate da elementi sintomatici di irragionevolezza o travisamento, non sono sindacabili in sede giurisdizionale sulla base di contestazioni generiche e apodittiche. La mancata confutazione analitica delle osservazioni presentate dagli interessati non assume rilievo invalidante, non essendo l’Amministrazione tenuta a motivare specificamente su ciascun apporto partecipativo. La valutazione degli impatti cumulativi va circoscritta ai progetti esistenti o approvati, non rilevando i progetti la cui autorizzazione è ancora in itinere.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di un’azienda agricola, ha impugnato l’avviso di avvio del procedimento per l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e per la dichiarazione di pubblica utilità delle opere relative alla costruzione di un impianto fotovoltaico, nonché il successivo Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) adottato in ottemperanza ad una precedente sentenza del TAR. La società controinteressata ha eccepito in limine l’inammissibilità del ricorso per la natura endoprocedimentale dell’atto impugnato e la carenza di un concreto interesse.
Con motivi aggiunti, il ricorrente ha esteso l’impugnazione al PAUR, deducendo la mancata considerazione delle proprie osservazioni, la falsa rappresentazione dei luoghi, l’omessa valutazione dell’incidenza elettromagnetica dell’ampliamento della sottostazione elettrica e degli impatti cumulativi con altri progetti, nonché la violazione degli artt. 2 e 3 del D.lgs. n. 190/2024.
La Motivazione del TAR
Il Tribunale ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo per carenza di interesse, richiamando un conforme precedente su identica fattispecie (T.A.R. Basilicata, sez. I, 23/12/2025, n. 584). L’avviso di avvio del procedimento espropriativo è stato qualificato come atto endoprocedimentale, in quanto privo di una lesività attuale ed immediata, essendo destinato a produrre effetti solo all’esito del procedimento.
Nel merito dei motivi aggiunti, la censura relativa alla mancata considerazione delle osservazioni è stata respinta richiamando il principio per cui l’Amministrazione non è tenuta a motivare specificatamente su ciascun apporto partecipativo. Il Collegio ha inoltre rilevato che il profilo delle interferenze elettromagnetiche era stato esaminato nel Rapporto istruttorio del PAUR, con esito favorevole alla compatibilità dell’opera.
Quanto alla dedotta falsa rappresentazione dei luoghi, è emerso che la società controinteressata aveva correttamente localizzato l’azienda del ricorrente, ed i punti di misurazione dei campi elettromagnetici includevano anche un punto posto al confine con la proprietà di quest’ultimo. Le conclusioni dell’Amministrazione, basate sul calcolo delle Distanze di Prima Approssimazione (DPA) secondo la metodologia del DM 29 maggio 2008, sono state ritenute non inficiate dalle contestazioni ricorsuali, essendo queste ultime generiche, apodittiche ed ipotetiche, e comunque impingenti nel merito della discrezionalità tecnica.
Le doglianze in materia di impatti cumulativi sono state considerate prive di dimostrazione, fermo restando che la valutazione va circoscritta ai progetti esistenti o approvati, come prescritto dall’Allegato VII del D.lgs. n. 152/2006. La dedotta violazione degli artt. 2 e 3 del D.lgs. n. 190/2024 è stata infine respinta per l’assenza di prove evidenti di effetti negativi significativi sull’ambiente, sulla biodiversità, sul paesaggio o sul settore agricolo.
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Nota della Redazione
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