L’inerzia del Ministero dopo il giudicato del giudice ordinario legittima l’ottemperanza e la nomina del commissario ad acta (TAR Basilicata n. 95 del 03.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’inerzia dell’Amministrazione nel dare esecuzione a una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato configura una palese violazione dell’obbligo di conformarsi al precetto giurisdizionale, azionabile mediante il giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo. L’onere di provare l’avvenuto adempimento prima della notifica del ricorso grava sul debitore, ossia sull’Amministrazione. Accertato l’inadempimento, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo di esatto adempimento nel termine fissato e, per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina un Commissario ad acta che provveda in via sostitutiva. Le spese del giudizio di ottemperanza comprendono in modo omnicomprensivo anche le spese accessorie e gli onorari relativi agli atti funzionali all’introduzione del giudizio.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale Ordinario di Potenza una sentenza di condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle somme relative al beneficio economico per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all’art. 1 della legge n. 107/2015. La sentenza, notificata al Ministero, era divenuta irrevocabile. Nonostante ciò, l’Amministrazione non aveva adempiuto al pagamento.
Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per l’ottemperanza, chiedendo la fissazione di un termine per l’esecuzione e la nomina di un Commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento. Il Ministero non si è costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti processuali, riscontrando il rispetto del termine per l’azione di ottemperanza di cui all’art. 114, co. 1, cod. proc. amm. e la corretta osservanza delle formalità di cui all’art. 87, co. 2, lett. d) e 3, cod. proc. amm. Ha inoltre rilevato l’infruttuoso decorso del termine di centoventi giorni di cui all’art. 14, co. 1, del D.L. n. 669/1996.
Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato. L’inerzia dell’Amministrazione integra una palese violazione dell’obbligo di conformarsi al decisum del giudice ordinario. Il Collegio ha richiamato il principio, affermato dalle Sezioni Unite n. 12533 del 2001, secondo cui l’onere di provare l’avvenuto adempimento grava sul debitore, onere non assolto dal Ministero rimasto contumace.
Il TAR ha pertanto dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esatta ed integrale esecuzione alla sentenza, provvedendo al pagamento delle somme dovute, detratto quanto eventualmente già corrisposto, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inottemperanza, ha nominato Commissario ad acta il Prefetto di Roma o un funzionario delegato, ponendo il relativo compenso a carico dell’Amministrazione nel caso in cui la funzione sostitutoria si renda necessaria.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ha precisato che esse includono in modo omnicomprensivo anche le spese accessorie, ossia i diritti e gli onorari relativi agli atti successivi alla sentenza azionata e funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza. Tale precisazione risulta rilevante per evitare contestazioni circa la debenza degli accessori connessi all’esecuzione del titolo.
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Nota della Redazione
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