Il provvedimento espresso sopravvenuto determina la sopravvenuta carenza di interesse e la parziale improcedibilità del ricorso avverso il silenzio (TAR Basilicata n. 69 del 23.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La proposizione del ricorso avverso il silenzio-inadempimento della pubblica amministrazione non preclude a quest’ultima il potere di adottare un provvedimento espresso, anche di diniego, successivamente alla scadenza del termine di conclusione del procedimento. L’adozione di tale provvedimento determina il superamento dell’inerzia e comporta la sopravvenuta carenza di interesse alla coltivazione dell’azione avverso il silenzio, con conseguente declaratoria di improcedibilità parziale del giudizio, ai sensi dell’art. 36, comma 2, cod. proc. amm. L’eventuale domanda di annullamento del provvedimento sopravvenuto, proposta con motivi aggiunti, mantiene la propria attualità e deve essere trattata nel merito dal giudice.
Il Fatto
La ricorrente impugnava il silenzio serbato dall’Università degli studi della Basilicata in ordine alla propria istanza del 9 agosto 2025, diretta a ottenere il trasferimento al corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, in applicazione dell’art. 9 del r.d. n. 1269 del 1938.
A seguito della proposizione del ricorso, l’Ateneo adottava il provvedimento di diniego espresso del 18 settembre 2025, avverso il quale la ricorrente proponeva motivi aggiunti. L’Università degli studi della Basilicata si costituiva in giudizio, mentre l’Università degli studi Vita-Salute San Raffaele non si costituiva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che l’azione proposta avverso il silenzio-inadempimento fosse divenuta improcedibile. La stessa ricorrente, con atto depositato successivamente, aveva riconosciuto che il provvedimento espresso del 18 settembre 2025 aveva determinato il superamento dell’inerzia originariamente lamentata. Su tale presupposto, il Tribunale ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse rispetto all’azione avverso il silenzio.
Quanto alla domanda di annullamento del provvedimento di diniego, il Tribunale ha ritenuto che la stessa meritasse una trattazione nel merito, disponendo la remissione dell’affare sul ruolo ordinario. La regolamentazione delle spese di lite è stata conseguentemente demandata alla decisione definitiva.
La pronuncia, resa in forma semplificata ai sensi dell’art. 36, comma 2, cod. proc. amm., evidenzia la distinzione tra la sorte del ricorso avverso il silenzio e quella del ricorso avverso l’atto sopravvenuto: solo il primo resta assorbito dalla cessazione della materia del contendere, mentre il secondo conserva la propria attualità e deve essere esaminato nel merito dal giudice amministrativo.
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Nota della Redazione
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