Proroga della verificazione e rinvio dell’udienza nel giudizio sulla revisione prezzi (TAR Basilicata n. 55 del 16.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di istruttoria nel giudizio amministrativo, l’ordinanza che dispone una verificazione non esaurisce i propri effetti con il conferimento dell’incarico, ben potendo il giudice, anche a fronte di istanza del verificatore, integrare e modificare i termini di svolgimento dell’incombente. La proroga dei termini per il deposito dell’elaborato peritale e la conseguente fissazione di una nuova udienza pubblica di merito costituiscono esercizio dei poteri ordinatori del giudice, funzionali alla completezza dell’accertamento tecnico e alla proficua trattazione della causa.
Il Fatto
La società ricorrente, impresa appaltatrice, ha impugnato la determinazione con cui il Comune di Matera ha quantificato l’importo dovuto a titolo di adeguamento e revisione dei prezzi contrattuali, ai sensi dell’art. 1-septies, d.l. n. 73/2021 e dell’art. 26, d.l. n. 50/2022, per i lavori di completamento della ricostruzione di una scuola. Con il ricorso, integrato da motivi aggiunti, l’impresa ha chiesto l’annullamento dell’atto e la condanna dell’amministrazione al pagamento dei maggiori corrispettivi, oltre interessi e rivalutazione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, con ordinanza n. 481/2025, aveva disposto una verificazione tecnica, conferendo l’incarico al Dirigente della Direzione generale per l’edilizia statale del Ministero dei Trasporti, con facoltà di delega. Successivamente, con ordinanza n. 579/2025, aveva già accolto un’istanza di proroga dei termini presentata dal verificatore.
Con nota depositata in data 26/1/2026, il verificatore ha formulato una nuova istanza di proroga, giustificandola con la complessità dell’incarico. Il collegio ha ritenuto fondata la richiesta, considerando che l’ampliamento dei termini era necessario per consentire il completamento dell’elaborato peritale e l’assolvimento dei quesiti sottoposti all’organo ausiliario del giudice.
Il TAR ha quindi integrato il capo c) dell’ordinanza istruttoria, fissando nuovi termini: il deposito dell’elaborato peritale entro l’8/4/2026, la facoltà delle parti di presentare osservazioni nei cinque giorni successivi e il deposito dell’elaborato definitivo entro l’11/5/2026.
In ragione della necessaria dilazione dei tempi istruttori, il collegio ha disposto il rinvio dell’udienza pubblica di merito, già fissata, alla data del 7/10/2026, rimettendo alla segreteria la comunicazione del provvedimento.
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Nota della Redazione
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