Accertamento della responsabilità per bonifica: istruttoria incompleta e motivazione insufficiente (TAR Basilicata n. 37 del 02.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza contingibile e urgente ex art. 244 d.lgs. n. 152/2006 con cui l’autorità amministrativa individua il soggetto responsabile della contaminazione di un sito non può fondarsi su un apprezzamento meramente congetturale e ipotetico, ma richiede un’istruttoria completa e una motivazione adeguata. L’applicazione del criterio del “più probabile che non” presuppone, quale punto di partenza, un insieme di rilievi e di dati certi e significativi raccolti nel corso di un procedimento che garantisca il contraddittorio. La conferenza di servizi, che ha ad oggetto l’approvazione di un progetto di bonifica, non può essere equiparata a un accertamento della responsabilità. La legittimazione a ricorrere della società capogruppo discende direttamente dalla sua qualità di destinataria dell’atto impositivo, a prescindere dalla formale titolarità del compendio societario in capo alla controllata.
Il Fatto
La società ricorrente, in qualità di capogruppo, impugnava l’ordinanza con cui la Provincia di Matera l’aveva individuata quale corresponsabile in solido della contaminazione delle acque sotterranee all’interno di un centro di ricerche, per le attività storiche svolte dalla sua controllata. La contestazione muoveva da una contaminazione “storica” risalente al periodo di attività di un impianto sperimentale gestito dalla società poi incorporata, la cui bonifica era stata avviata volontariamente da un altro soggetto. Il provvedimento era stato emanato all’esito di un procedimento avviato per l’identificazione del responsabile dell’inquinamento.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto l’eccezione di inammissibilità per carenza di legittimazione attiva, rilevando che l’ordinanza era stata diretta alla società capogruppo, rendendola destinataria diretta degli effetti lesivi e, pertanto, legittimata a difendersi in giudizio, anche in ragione dell’interesse a impugnare un atto che incide sul patrimonio e sulla reputazione dell’intero gruppo, a garanzia dell’effettività della tutela giurisdizionale ex art. 24 Cost.
Nel merito, il Collegio ha accolto le censure di difetto di istruttoria e insufficienza motivazionale. L’accertamento di responsabilità era stato fondato acriticamente su atti di soggetti non terzi, come la società che gestisce il decommissioning del sito e l’ente che aveva eseguito il disassemblaggio dell’impianto, entrambi interessati a ottenere la rivalsa delle spese di bonifica. La conferenza di servizi richiamata dal provvedimento non aveva affatto individuato il responsabile, limitandosi ad approvare un progetto di bonifica e a sollecitare la Provincia a svolgere le opportune indagini identificative.
Il Giudice ha inoltre rilevato che la validazione dei dati da parte dell’agenzia ambientale regionale riguardava lo stato attuale della contaminazione, senza riferirsi alla sua causa storica. Era rimasto inoltre ignorato un atto che ascriveva la presenza di un contaminante a pregresse attività di prospezione petrolifera nel sito, non richiamato né valutato nell’ordinanza impugnata.
L’incompletezza dell’istruttoria emergeva, infine, dallo stesso contenuto dell’atto, che ordinava a terzi di fornire elementi documentali necessari per gli approfondimenti solo dopo l’emanazione del provvedimento, ammettendo che gli sviluppi documentali avrebbero potuto determinare ulteriori e diverse responsabilità. L’individuazione della ricorrente risultava pertanto congetturale e ipotetica, carente di quei riscontri probatori certi e significativi che costituiscono il necessario presupposto per l’applicazione del criterio del “più probabile che non”. Per l’effetto, il ricorso è stato accolto e l’ordinanza annullata, con salvezza di nuovi provvedimenti da emanare all’esito di un completo accertamento istruttorio e del previo contraddittorio procedimentale.
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Nota della Redazione
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