Fabbisogno prestazioni sanitarie e verifica di compatibilità nel sistema di accreditamento (TAR Basilicata n. 583 del 23.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il procedimento di accreditamento delle strutture sanitarie private e la verifica di compatibilità di cui all’art. 8 ter del D.Lgs. n. 502/1992 costituiscono fasi distinte e non sovrapponibili: la determinazione del fabbisogno delle prestazioni per assicurare i LEA non assorbe la verifica di compatibilità in rapporto al fabbisogno complessivo regionale ed alla localizzazione territoriale, la quale deve essere nuovamente effettuata in sede di accreditamento. La scelta regionale di destinare il fabbisogno residuo alle strutture autorizzate che chiedono l’accreditamento non è di per sé illogica, purché finalizzata ad aprire il mercato ai nuovi operatori in conformità ai principi concorrenziali, nel rispetto dei limiti di spesa imposti dall’art. 15 del D.L. n. 95/2012 e dall’art. 45 del D.L. n. 124/2019.
Il Fatto
L’Associazione Sanità Privata Accreditata Territoriale e una società operante nella branca della Medicina Fisica e Riabilitativa hanno impugnato le delibere con cui la Regione Basilicata ha approvato i criteri per la determinazione del fabbisogno delle prestazioni specialistiche ed ambulatoriali per il triennio 2024-2026. Le ricorrenti hanno contestato in particolare la previsione che affida alle Aziende Sanitarie locali la determinazione del fabbisogno residuo per il rilascio delle verifiche di compatibilità, deducendo una presunta sovrapposizione tra il regime autorizzatorio e quello dell’accreditamento, nonché l’illegittimità della destinazione del surplus alle sole strutture autorizzate. Con motivi aggiunti è stata impugnata anche la successiva nota con cui l’Amministrazione ha riscontrato l’istanza di accesso documentale, lamentando l’insufficienza dell’istruttoria a supporto della programmazione sanitaria.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente riconosciuto la legittimazione attiva dell’associazione, escludendo il conflitto di interessi tra gli associati e ritenendo sufficiente il potere di rappresentanza processuale conferito al Presidente dallo statuto. Nel merito, il Collegio ha respinto la tesi della sovrapposizione tra i procedimenti, rilevando che l’art. 62 della L.R. Basilicata n. 5/2016, pur dando preminenza all’ampliamento dell’offerta sanitaria, non ha eliminato la verifica di compatibilità ex art. 8 ter del D.Lgs. n. 502/1992, che permane quale requisito autonomo sia in fase autorizzatoria sia in sede di accreditamento.
La sentenza richiama il proprio precedente indirizzo, espresso con la decisione n. 237 del 2023, che aveva annullato la precedente programmazione regionale fondata esclusivamente sul criterio storico, imponendo l’adozione di criteri pro-competitivi per favorire l’ingresso di nuovi operatori. Tali principi sono stati recepiti dal Consiglio di Stato, Sez. III, n. 1043 del 2021 e presuppongono una valutazione dinamica del fabbisogno, aperta al confronto tra strutture già accreditate e aspiranti all’accreditamento. Il TAR ha inoltre valorizzato il quadro normativo sopravvenuto, segnato dal D.M. 19.12.2022 e dalla successiva sospensione degli artt. 8-quater e 8-quinquies ad opera dell’art. 36 della L. n. 193/2024, che ha mantenuto in vigore i criteri precedenti nelle more dell’attuazione del nuovo sistema di accreditamento nazionale.
Il Collegio ha ritenuto che le delibere impugnate, applicando l’art. 5, comma 3, del D.M. del 2022, abbiano legittimamente fatto ricorso al criterio storico e che la scelta di destinare il fabbisogno residuo ai nuovi entranti sia coerente con l’esigenza di garantire l’apertura del mercato, senza incorrere in profili di illogicità manifesta. Quanto alla questione di costituzionalità dell’art. 16, comma 3, della L.R. n. 28/2000, sollevata dalle ricorrenti, il Tribunale l’ha dichiarata irrilevante, perché tale norma non è stata applicata dalle delibere impugnate, e comunque manifestamente infondata in ragione della coerenza con l’art. 8-quater del D.Lgs. n. 502/1992.
Il TAR ha infine evidenziato come le ricorrenti non abbiano provato la violazione dei LEA, rimarcando che l’attuazione del principio concorrenziale deve coniugarsi con il limite delle risorse finanziarie disponibili, potendo realizzarsi solo attraverso l’aumento del numero delle strutture accreditate e contrattualizzate e non già mediante l’incremento dei tetti di spesa riservato alle strutture già operanti. Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna al pagamento delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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