Ordine istruttorio ex art. 46 cod. proc. amm. per acquisizione documentale dalla p.a. non costituita (TAR Basilicata n. 574 del 22.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Costituisce esercizio del potere istruttorio officioso del giudice amministrativo l’ordinanza con cui, ai sensi dell’art. 46 cod. proc. amm., il Tribunale acquisisce d’ufficio, dalla pubblica amministrazione rimasta non costituita in giudizio, il provvedimento impugnato e gli atti del procedimento, nonché una relazione amministrativa sui fatti di causa. L’incombente è funzionale alla completezza del contraddittorio e alla decisione della controversia, e il deposito degli atti deve avvenire secondo la disciplina del processo amministrativo telematico.
Il Fatto
Una società agricola ha impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata la determinazione con cui il competente dirigente del Dipartimento politiche agricole e forestali ha disposto il recupero della somma di € 36.334,92, erogata per l’annualità 2022 in favore dell’azienda sulla base di apposita domanda. La Regione Basilicata, intimata, non si è costituita in giudizio.
All’udienza pubblica del 3 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione, ma il Collegio ha ritenuto necessario acquisire elementi istruttori prima di pronunciarsi.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha richiamato l’art. 46, comma 2, cod. proc. amm., in base al quale il giudice può ordinare alla pubblica amministrazione il deposito degli atti del procedimento e ogni altro documento necessario ai fini del giudizio, anche quando l’amministrazione non si sia costituita.
Nel caso di specie, la Regione Basilicata non ha svolto attività difensiva, sicché il Collegio ha disposto un incombente istruttorio d’ufficio, ordinando al competente Capo Dipartimento, con facoltà di delega, di depositare l’avversata determinazione completa di tutti gli allegati e una relazione amministrativa concernente i fatti di causa e i motivi di ricorso, unitamente a copia di tutti i documenti citati.
Il deposito è stato ordinato nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione in forma amministrativa dell’ordinanza, secondo le modalità del processo amministrativo telematico, mediante compilazione dell’apposito modulo e trasmissione esclusivamente a mezzo p.e.c.
In esito all’adempimento istruttorio, il Tribunale ha fissato il prosieguo della trattazione del ricorso alla pubblica udienza del 15 aprile 2026.
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Nota della Redazione
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