Non ammissione alla classe successiva e insindacabilità del giudizio di scrutinio finale in sede cautelare (TAR Calabria n. 477 del 03.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di non ammissione alla classe successiva, espresso dal consiglio di classe in sede di scrutinio finale, è riconducibile alla potestà tecnico-discrezionale dell’amministrazione scolastica ed è sindacabile dal giudice amministrativo solo nei limiti del difetto di motivazione, della carenza istruttoria e dell’illogicità manifesta. Le eventuali omissioni informative, procedimentali o attuative dei piani didattici intervenute nel corso dell’anno non incidono sulla legittimità del giudizio finale, che si basa esclusivamente sulla constatazione dell’insufficiente preparazione e dell’incompleta maturazione personale dell’alunno. In sede cautelare, l’ammissione alla classe successiva in presenza di un grave deficit formativo, anche in una sola materia ma di sicuro rilievo, costituisce potenziale svantaggio per lo studente e non già pregiudizio grave e irreparabile.
Il Fatto
Il legale rappresentante pro tempore di una società esercente i poteri tutelari su un minore iscritto presso un istituto di istruzione superiore ha impugnato il verbale del consiglio di classe con cui, nello scrutinio finale dell’anno scolastico 2025/2026, era stata deliberata la non ammissione alla classe successiva con rimodulazione del piano formativo individualizzato. Il ricorrente ha chiesto l’annullamento, previa sospensione cautelare, del provvedimento e di ogni atto presupposto, deducendo vizi derivanti da presunte omissioni dell’amministrazione nel corso dell’anno scolastico.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente ricordato che, in materia di ammissione alla classe successiva, l’accoglimento dell’istanza cautelare va valutato con prudenza ed è percorribile solo ove lo studente possa proseguire agevolmente negli studi di livello superiore: in caso contrario, la misura finirebbe per aggravare, anziché evitare, la condizione di chi la richiede.
Richiamando i propri precedenti (in particolare TAR Calabria, Sez. II, ord. 17 dicembre 2025, n. 654 e le ordinanze 26 luglio 2024, n. 451 e 28 novembre 2024, n. 724), il Collegio ha osservato che la gravità e irreparabilità del danno non può prescindere dalla considerazione per cui l’ammissione all’anno successivo, in presenza di un grave deficit formativo, costituirebbe uno svantaggio anziché un beneficio per lo studente.
Quanto al merito, il giudice ha ribadito che i giudizi del consiglio di classe in sede di scrutinio finale sono sindacabili solo per difetto di motivazione, carenza istruttoria e illogicità manifesta. Nel caso di specie, il verbale risultava adeguatamente motivato: la delibera, assunta all’unanimità, indicava gli esiti insufficienti in un numero elevato di discipline (11 su 16) e il mancato raggiungimento degli obiettivi minimi previsti, aggravato da un elevato numero di ore di assenze.
Il Collegio ha infine chiarito che le eventuali omissioni informative, procedimentali o attuative dei piani didattici verificatesi durante l’anno non possono incidere sulla legittimità del giudizio finale di non ammissione, fondato esclusivamente sulla constatazione dell’insufficiente preparazione e dell’incompleta maturazione personale dell’alunno, requisiti indispensabili per la successiva fase di studi, con richiamo a numerosi precedenti conformi di altri Tribunali amministrativi.
Alla luce di tali considerazioni, l’istanza di tutela cautelare è stata rigettata, con compensazione delle spese di lite in ragione della peculiarità della vicenda.
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Nota della Redazione
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