Diniego di conversione del permesso di soggiorno, il riesame cautelare per motivazioni nuove nel preavviso di rigetto (TAR Calabria n. 475 del 03.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di procedimento amministrativo, pur non essendo richiesta una completa identità tra il preavviso di rigetto e la decisione finale, l’amministrazione non può fondare il diniego definitivo su motivazioni totalmente nuove rispetto a quelle indicate nell’atto endoprocedimentale. È richiesta, infatti, almeno una parziale sovrapposizione tra le considerazioni espresse nel preavviso e quelle della decisione conclusiva. L’assenza di tale corrispondenza integra il fumus boni iuris ai fini della tutela cautelare. In materia di immigrazione, il periculum in mora è ravvisabile nella situazione di clandestinità in cui viene a trovarsi il lavoratore straniero in conseguenza del diniego illegittimo. In tali ipotesi, la tutela cautelare può essere soddisfatta mediante l’ordine di riesame della domanda impartito all’amministrazione.
Il Fatto
Un cittadino straniero presentava istanza di conversione del permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato. La Prefettura di Cosenza, Sportello Unico per l’Immigrazione, rigettava l’istanza con provvedimento del 19 maggio 2026. Avverso tale diniego, il ricorrente proponeva ricorso dinanzi al TAR Calabria, chiedendo, in via incidentale, la sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato. Il Ministero dell’Interno si costituiva in giudizio per resistere al ricorso.
La Motivazione della Corte
Il TAR Calabria ha preliminarmente richiamato il principio secondo cui, nel procedimento amministrativo, non è necessaria una completa identità tra il preavviso di rigetto e la decisione finale, né una corrispondenza dettagliata dei rispettivi contenuti. L’amministrazione può precisare le proprie posizioni giuridiche nella decisione conclusiva. Tuttavia, ha chiarito la Corte, non è consentito fondare il diniego definitivo su motivazioni totalmente nuove, non evidenziabili già nell’atto endoprocedimentale di cui all’art. 10-bis della legge n. 241/1990. La giurisprudenza richiede, infatti, almeno una parziale sovrapposizione tra le ragioni indicate nel preavviso di rigetto e quelle poste a fondamento della decisione finale.
Nel caso di specie, il Collegio ha osservato che non vi è corrispondenza tra il contenuto del preavviso di rigetto e le ragioni del diniego conclusivo. Questa difformità ha quindi integrato il presupposto del fumus boni iuris richiesto per la concessione della misura cautelare.
Quanto al periculum in mora, il TAR lo ha individuato nella situazione di clandestinità in cui viene a trovarsi il lavoratore straniero a seguito del diniego impugnato, situazione pregiudizievole e irreparabile nelle more del giudizio di merito.
Il Collegio ha ritenuto che la tutela cautelare potesse essere adeguatamente soddisfatta attraverso l’ordine impartito all’amministrazione di riesaminare la posizione del ricorrente, tenendo conto anche della documentazione relativa all’idoneità alloggiativa depositata in giudizio dalla parte ricorrente. Ha quindi accolto l’istanza cautelare, disposto il riesame della domanda, compensato le spese della fase e fissato l’udienza pubblica di merito.
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Nota della Redazione
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