Illegittima la tariffa forfettaria del 3% per la certificazione di bonifica (TAR Calabria n. 1631 del 02.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
La subordinazione del rilascio della certificazione di avvenuta bonifica, ai sensi dell’art. 248 del d.lgs. n. 152/2006, al pagamento di una somma determinata in misura percentuale fissa (nella specie, il 3%) sul costo complessivo dell’intervento di bonifica è illegittima. Tale pretesa viola l’art. 4, comma 1, della l. n. 62/2005, il quale stabilisce che gli oneri per prestazioni e controlli eseguiti da uffici pubblici nell’attuazione delle normative comunitarie sono posti a carico dei soggetti interessati secondo tariffe commisurate al costo effettivo del servizio. La quantificazione degli oneri deve essere ancorata alle spese vive e all’attività amministrativa concretamente svolta, non potendo prescindere da un criterio di proporzionalità e ragionevolezza rispetto all’effettivo dispendio di risorse. Ne consegue l’illegittimità dell’atto applicativo e del regolamento che introduce siffatto criterio forfettario.
Il Fatto
La società ricorrente, operante nella bonifica di un sito di interesse nazionale, impugnava la nota con cui la Provincia di Crotone subordinava il rilascio del certificato di avvenuta bonifica del sottosuolo al previo pagamento di un importo pari al 3% del costo totale dell’intervento. La pretesa trovava fondamento in un regolamento provinciale del 2006, che quantificava forfettariamente i costi del procedimento in misura percentuale. La ricorrente contestava la legittimità di tale onere, sia perché non previsto dalla disciplina primaria di cui all’art. 248 del d.lgs. n. 152/2006, sia perché calcolato in modo automatico e non correlato ai costi effettivamente sostenuti dall’Amministrazione. Con motivi aggiunti, veniva impugnata anche la delibera consiliare del 2007, di approvazione del regolamento, solo recentemente conosciuta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto fondato il ricorso, ravvisando nella tariffa percentuale fissa una palese illegittimità per violazione del principio del costo effettivo del servizio. La disciplina applicabile è quella dell’art. 4, comma 1, della l. n. 62/2005, poiché le prestazioni riguardano la tutela ambientale, materia regolata dal d.lgs. n. 152/2006 in attuazione di direttive europee. Tale norma impone che gli oneri per le prestazioni e i controlli degli uffici pubblici siano commisurati al costo effettivo del servizio, secondo tariffe predeterminate e pubbliche.
La Corte ha evidenziato come la quantificazione in percentuale fissa prescinda totalmente dal costo reale dell’istruttoria, che dovrebbe invece essere ancorato a voci quali le ore di lavoro del personale, le verifiche tecniche e le spese vive. Il metodo forfettario è stato giudicato anche sproporzionato e irragionevole, in quanto determina un importo che cresce unicamente in funzione del valore economico dell’intervento, senza alcuna relazione con l’attività amministrativa concretamente svolta, richiamando al riguardo il precedente di Cons. Stato, Sez. IV, n. 2675 del 2020.
Per l’effetto, il Tribunale ha annullato la nota impugnata e, in parte qua, il regolamento provinciale, nella misura in cui consente di condizionare il rilascio della certificazione al pagamento del 3% del costo dell’intervento. L’ente dovrà quindi rideterminare le spese attraverso una corretta istruttoria, nel rispetto del criterio del costo effettivo del servizio. I motivi aggiunti avverso la delibera consiliare del 2007 sono stati invece dichiarati inammissibili per difetto di interesse, trattandosi di atto privo di autonoma lesività, impugnato per mero tuziorismo.
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Nota della Redazione
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