Accesso agli atti e silenzio per l’indennità di esproprio (TAR Calabria n. 1603 del 24.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto di accesso ai documenti amministrativi non è escluso dalla circostanza che l’istante disponga già di una porzione degli atti richiesti, perché prodotta in altro giudizio tra le medesime parti, né dalla concreta possibilità di proporre un’azione giudiziaria, dovendo la valutazione delle opzioni di tutela essere rimessa alla parte, anche alla luce degli atti acquisiti mediante accesso. La controversia sulla misura dell’indennità di espropriazione appartiene alla giurisdizione ordinaria, ma è suscettibile di essere accertato dinanzi al giudice amministrativo, mediante il ricorso avverso il silenzio, l’obbligo dell’amministrazione di provvedere sull’istanza di attivazione del sub-procedimento di cui all’art. 21 d.P.R. n. 327/2001, poiché tale procedimento è finalizzato a ottenere un incombente procedimentale (quale la nomina dell’esperto) e interseca una posizione di interesse legittimo del privato.
Il Fatto
Le ricorrenti, proprietarie di terreni espropriati dal Comune con decreto n. 1 del 2008, avevano inviato all’ente una diffida con la quale chiedevano l’accesso agli atti del procedimento espropriativo e del successivo procedimento di acquisizione sanante, nonché l’avvio delle attività per la definitiva determinazione dell’indennità di espropriazione. Il Comune, con PEC di risposta, aveva opposto che gli atti erano già nella disponibilità delle istanti in quanto depositati in un giudizio risalente a oltre venti anni, e aveva genericamente assicurato di stare procedendo alla definizione della pratica di acquisizione sanante. Ritenendo la risposta insoddisfacente e perdurando l’inerzia sugli altri profili, le ricorrenti hanno adito il TAR con azione avverso il diniego di accesso e avverso il silenzio.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha accolto entrambe le azioni. Quanto all’accesso, ha ritenuto sussistente un interesse personale e concreto delle ricorrenti a conoscere gli atti relativi all’emissione del decreto di esproprio e al procedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001. La circostanza che le richiedenti avessero già la disponibilità di una porzione degli atti, perché prodotti in un precedente giudizio, non è stata ritenuta ostativa: i documenti potrebbero essere stati smarriti e nessuna norma subordina l’accesso alla previa disponibilità degli stessi, come già affermato da Cons. Stato, Sez. V, n. 1545 del 2015. La Corte ha inoltre chiarito che la strumentalità degli atti rispetto a possibili azioni giudiziarie non può essere valutata dall’amministrazione detentrice, né la concreta possibilità di agire in giudizio incide sul diritto di accesso, spettando alla parte valutare le opzioni di tutela.
Sul profilo dell’inerzia, il Tribunale ha riconosciuto che, sebbene la determinazione dell’indennità appartenga alla giurisdizione ordinaria, il ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a. è ammissibile perché finalizzato a ottenere l’adempimento di un dovere procedimentale, ossia l’attivazione del sub-procedimento di cui all’art. 21 d.P.R. n. 327/2001 per la nomina dell’esperto. In tali ipotesi viene in rilievo una posizione di interesse legittimo del privato, come già ritenuto da TAR Campania, Sez. VII, n. 2349 del 2022. Non avendo il Comune dedotto di aver già determinato l’indennità, né nella replica alla diffusa né nel giudizio, la Corte ha riconosciuto l’obbligo di esperire la procedura richiesta.
In accoglimento del ricorso, il TAR ha ordinato al Comune di consentire l’accesso agli atti e di avviare il procedimento per la determinazione dell’indennità, salvo che questa non sia già stata altrimenti determinata, condannando l’ente alla rifusione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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