Requisiti di ammissione al concorso e accertamento in sede di prova orale (TAR Calabria n. 1600 del 19.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La conoscenza della lingua straniera e degli elementi di informatica, quando il bando di concorso la indichi espressamente tra i requisiti di ammissione a pena di esclusione o di decadenza, costituisce requisito di partecipazione alla procedura selettiva, ancorché il relativo accertamento avvenga nel corso della prova orale. In tal caso tale verifica deve ritenersi distinta e autonoma rispetto al colloquio sulle materie afferenti al profilo professionale e il relativo giudizio di idoneità o inidoneità non può essere assorbito nel punteggio numerico assegnato per le sole materie di esame. È pertanto illegittima la successiva nota di chiarimento con cui la commissione esaminatrice, mediante un’integrazione postuma dei parametri valutativi, attribuisca al giudizio di non idoneità un valore non espulsivo, sottraendosi agli autovincoli derivanti dalla lex specialis se non attraverso l’autotutela.
Il Fatto
Un candidato collocato in tredicesima posizione nella graduatoria della selezione pubblica indetta dal Comune per l’assunzione di dieci funzionari assistenti sociali impugnava gli atti concorsuali, deducendo che nove dei dodici candidati che lo precedevano erano risultati privi della conoscenza della lingua inglese e, in un caso, anche delle competenze informatiche, come emergente dalle schede di valutazione riportanti il giudizio di inidoneità espresso con il “NO” in corrispondenza delle relative caselle. Nonostante tali esiti, la commissione aveva inserito i candidati in graduatoria, anziché disporne l’esclusione, pur avendo il bando qualificato la conoscenza della lingua inglese e delle applicazioni informatiche come requisito di ammissione a pena di esclusione e di decadenza. A seguito del ricorso, l’amministrazione aveva richiesto chiarimenti alla commissione, la quale con successivo verbale aveva precisato che il giudizio “SI”/”NO” non esprimeva insufficienza della conoscenza degli elementi delle due materie, essendo la valutazione complessiva contenuta nel punteggio finale.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha accolto il ricorso ritenendo che, dalla lettura complessiva della lex specialis, la conoscenza della lingua inglese e degli elementi di informatica costituisse requisito di partecipazione alla selezione e non materia di esame. Deponevano in tal senso l’esplicita collocazione di tali conoscenze tra i requisiti di ammissione di cui all’art. 3 del bando, la previsione di una verifica in sede di prova orale distinta dal colloquio professionale e il regime valutativo differenziato approntato dalla commissione, che per le competenze linguistiche e informatiche aveva previsto un autonomo giudizio di idoneità o inidoneità, affidato per l’inglese a un esperto di madrelingua.
Il Collegio ha quindi escluso che il chiarimento reso dalla commissione nel verbale del 25.02.2026 potesse valere come interpretazione autentica della lex specialis, trattandosi di un’inammissibile integrazione postuma dei parametri valutativi, costituenti autovincolo all’esercizio del potere discrezionale, alla quale la commissione e l’amministrazione non potevano sottrarsi se non attraverso l’autotutela. La nota, conferendo al giudizio “SI”/”NO” una non prevista graduazione tra conoscenza “perfetta” e “imperfetta”, finiva per assorbire la verifica del requisito nel punteggio numerico, il quale tuttavia era ascrivibile esclusivamente alla valutazione delle risposte sulle materie professionali.
Il Tribunale ha inoltre rilevato che la stessa nota confermava come la conoscenza della lingua straniera e dell’informatica fosse stata considerata requisito di partecipazione, precisando che l’inciso “NO” non era stato ritenuto ostativo al possesso del requisito. Ha quindi affermato che l’interpretazione del bando deve essere strettamente letterale e che dalla mancata chiarezza complessiva della lex specialis non può inferirsi la disapplicazione delle prescrizioni espulsive in nome del principio del favor partecipationis.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso principale e i motivi aggiunti sono stati accolti con conseguente annullamento degli atti impugnati nella parte in cui non era stata disposta l’esclusione o la decadenza dei candidati risultati privi dei requisiti. Assorbita la domanda risarcitoria, poiché la caducazione degli atti determina di per sé il ristoro in forma specifica con il collocamento del ricorrente in posizione utile. Spese compensate per le peculiarità interpretative della vicenda.
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Nota della Redazione
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