Regolarizzazione del DURC e onere di tempestiva trasmissione documentale (TAR Calabria n. 1517 del 31.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La regolarizzazione del DURC intervenuta dopo l’avvio del procedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato, ma prima dell’adozione del provvedimento finale, non è di per sé sufficiente a determinare l’illegittimità della revoca, ove non risulti la tempestiva trasmissione della documentazione comprovante tale circostanza all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato nel preavviso di rigetto. In sede cautelare, il giudice amministrativo, anziché pronunciarsi sull’istanza di sospensione, può disporre appositi incombenti istruttori al fine di acquisire elementi utili alla decisione, differendo la trattazione dell’istanza cautelare a nuova camera di consiglio.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare e amministratore di una società, impugnava il provvedimento con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Cosenza aveva revocato il nulla osta al lavoro subordinato rilasciato in favore di un lavoratore straniero. La revoca era stata disposta all’esito di un procedimento avviato a seguito della comunicazione di preavviso, nella quale l’amministrazione aveva qualificato come non valido il DURC in possesso del ricorrente.
Avverso tale determinazione, nonché contro la comunicazione di avvio del procedimento, il ricorrente proponeva ricorso, chiedendo la sospensione cautelare degli effetti del provvedimento impugnato.
La Motivazione della Corte
Il TAR, in sede di esame dell’istanza cautelare, ha rilevato che, sebbene dalla documentazione in atti risultasse l’intervenuta regolarizzazione del DURC – circostanza verificatasi successivamente all’avvio del procedimento di revoca ma antecedentemente all’adozione del provvedimento avversato – non vi era tuttavia evidenza della trasmissione tempestiva della documentazione comprovante tale circostanza all’indirizzo indicato nel preavviso di rigetto.
Il collegio ha quindi ritenuto necessario, ai fini della decisione cautelare, acquisire dall’amministrazione intimata una apposita relazione sullo svolgimento dell’iter procedimentale e dalla parte ricorrente la documentazione eventualmente presentata a seguito della comunicazione del preavviso di revoca all’indirizzo ivi indicato.
Conseguentemente, il giudice ha disposto gli incombenti istruttori nei termini indicati, rinviando la decisione cautelare alla successiva camera di consiglio, fissata al 2 settembre 2026.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.