Iscrizione alla classe successiva tra obblighi di frequenza e prova suppletiva (TAR Calabria n. 404 del 31.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda cautelare di sospensione della delibera di non ammissione alla classe successiva va respinta quando, sulla base della documentazione relativa al percorso scolastico, non emerga alcun elemento di fondatezza del fumus boni iuris. L’accertamento demandato al giudice amministrativo in sede cautelare non può sostituirsi alla valutazione discrezionale del consiglio di classe, che resta sindacabile solo per profili di manifesta illogicità o travisamento dei fatti. In assenza di tali vizi, la verifica dei presupposti per l’ammissione all’anno successivo appartiene alla competenza esclusiva dell’organo collegiale della scuola.
Il Fatto
I genitori di una studentessa, nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale, hanno impugnato dinanzi al TAR Calabria la delibera del consiglio di classe con cui, in sede di scrutinio finale dell’anno scolastico 2025/2026, era stata disposta la non ammissione della minore alla classe terza. Nel ricorso, assistito da domanda cautelare di sospensione, sono stati altresì impugnati gli atti presupposti, tra cui il verbale di scrutinio del primo quadrimestre e la comunicazione delle carenze registrate nel corso dell’anno.
La difesa dei ricorrenti ha contestato la legittimità del provvedimento di non ammissione, chiedendo al Tribunale di disporre in via incidentale la sospensione della sua efficacia in attesa della decisione sul merito del ricorso. Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Istruzione e del Merito e la scuola, a mezzo dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato.
La Motivazione della Corte
Il TAR Calabria ha esaminato la domanda cautelare ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm., verificando la sussistenza congiunta dei due presupposti richiesti per la concessione della misura: il periculum in mora e il fumus boni iuris.
Il Collegio ha rilevato che, sulla base della documentazione relativa al percorso scolastico della studentessa, non sussistono elementi di fondatezza del fumus boni iuris. La valutazione compiuta dal consiglio di classe in sede di scrutinio finale, che ha condotto alla non ammissione, non presenta profili di evidente illegittimità tali da giustificare l’intervento anticipato del giudice amministrativo.
Il Tribunale ha quindi respinto la domanda cautelare, precisando che ogni valutazione di rito e di merito resta impregiudicata per la fase di giudizio successiva. La decisione si fonda sulla natura della tutela cautelare, che non può trasformarsi in un’anticipazione del giudizio di merito ma deve limitarsi a verificare la ricorrenza dei presupposti per la sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato.
Le spese della fase cautelare sono state compensate, mentre è stato disposto l’oscuramento delle generalità della minore e dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 6, par. 1, lett. f), Regolamento (UE) 2016/679.
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Nota della Redazione
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