La tutela cautelare cede davanti all’interesse pubblico alla sicurezza e all’incolumità (TAR Calabria n. 400 del 31.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La tutela cautelare ex art. 55 cod. proc. amm. richiede la prova del periculum in mora, ossia di un pregiudizio grave e irreparabile nelle more del giudizio di merito. Il requisito non è integrato quando la prosecuzione dell’attività del ricorrente possa avvenire in un contesto diverso da quello oggetto del provvedimento impugnato. Nel bilanciamento tra gli interessi coinvolti, l’interesse pubblico alla sicurezza e all’incolumità pubblica prevale sulle esigenze dell’istante, non essendo dimostrata l’imminenza di un danno irreparabile.
Il Fatto
La società ricorrente, che gestisce l’attività sportiva della squadra di calcio cittadina, impugnava davanti al TAR Calabria una serie di atti del Comune, tra cui il rigetto dell’istanza di licenza d’uso dello Stadio San Vito e la sospensione della relativa convenzione. Quale atto presupposto era contestata anche la risoluzione del Consiglio Comunale, oltre a una nota di contenuto sconosciuto. Nel ricorso era chiesto l’annullamento dei provvedimenti e, in subordine, la condanna del Comune al pagamento dell’indennizzo di cui all’art. 21-quinquies della legge n. 241/1990, con riserva di separata azione risarcitoria.
La società chiedeva inoltre la sospensione cautelare degli atti impugnati, deducendo un pregiudizio per lo svolgimento della propria attività sportiva. Il Comune si costituiva per resistere. Nella camera di consiglio le parti venivano sentite e la causa era trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto la domanda cautelare ritenendo, preliminarmente, che non ricorresse il requisito del periculum in mora. Il Tribunale ha osservato che la società ricorrente non aveva dimostrato un pericolo immediato per la propria attività, considerato che si era potuta iscrivere al prossimo campionato di serie C indicando quale sede lo stadio della città di Crotone.
La Corte ha anche escluso che il pregiudizio dedotto potesse integrare il requisito del danno grave ed irreparabile richiesto per la concessione della tutela interinale. Nel bilanciamento degli interessi contrapposti, il Collegio ha ritenuto prevalente la tutela dell’interesse pubblico alla sicurezza e all’incolumità pubblica, che emergeva quale fondamento dei provvedimenti impugnati.
Il Tribunale ha precisato che la valutazione resa in questa sede non incide sulle questioni di rito e di merito, che restano impregiudicate. La decisione si limita alla fase cautelare. Le spese della presente fase sono state compensate.
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Nota della Redazione
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