Revisione della pianta organica delle farmacie e riperimetrazione delle sedi: sospensione interinale in attesa di trattazione unitaria (TAR Calabria n. 388 del 31.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sospensione interinale dell’esecuzione del provvedimento impugnato, ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm., è strumento idoneo ad assicurare la res adhuc integra nelle more della definizione del giudizio cautelare. Quando la peculiarità delle questioni sollevate induce a una trattazione unitaria delle domande cautelari, il Tribunale amministrativo può disporre la sospensione dell’efficacia dell’atto fino alla successiva camera di consiglio, riservando a tale sede ogni determinazione, anche sulle spese di lite.
Il Fatto
Taluni titolari di farmacie nel Comune di Lamezia Terme hanno impugnato la Deliberazione della Giunta Comunale n. 170 del 5 giugno 2026, recante “Revisione della pianta organica delle farmacie e riperimetrazione delle circoscrizioni delle sedi farmaceutiche” ai sensi della legge n. 475/1968. Il ricorso è stato proposto per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, dell’atto deliberativo e degli atti presupposti, inclusi i pareri dell’Azienda Sanitaria Provinciale e dell’Ordine dei Farmacisti, nella parte in cui non sarebbero stati recepiti dall’Amministrazione.
Si sono costituiti in giudizio il Comune di Lamezia Terme e la farmacia controinteressata, mentre l’Azienda Sanitaria Provinciale, l’Ordine dei Farmacisti e l’altra farmacia indicata non si sono costituiti. Alla camera di consiglio, la parte ricorrente ha riferito della sopravvenuta proposizione, da parte di altri titolari di farmacie nel medesimo Comune, di ricorsi analoghi avverso la stessa deliberazione.
La Motivazione della Corte
Il TAR Calabria, Sezione Seconda, ha ritenuto la propria giurisdizione e competenza e ha rilevato la peculiarità delle questioni sollevate, tale da indurre a una trattazione unitaria delle domande cautelari alla successiva camera di consiglio. La circostanza che più titolari di farmacie abbiano proposto distinti ricorsi avverso il medesimo provvedimento rende, infatti, opportuna una decisione coordinata, volta a evitare possibili contrasti e a garantire l’uniformità di trattamento delle posizioni coinvolte.
In tale quadro, il Collegio ha considerato necessario il mantenimento della res adhuc integra, disponendo la sospensione interinale dell’esecuzione del provvedimento impugnato fino alla successiva camera di consiglio, fissata al 2 settembre 2026. La misura, di natura temporanea, è funzionale a preservare la situazione di fatto e di diritto esistente, evitando che medio tempore si producano effetti irreversibili connessi alla revisione della pianta organica delle farmacie.
Il Tribunale ha infine riservato alla camera di consiglio fissata in dispositivo ogni determinazione in ordine alle spese di lite della fase cautelare, trattandosi di statuizione logicamente successiva alla definizione della vicenda cautelare. L’ordinanza è stata dichiarata eseguibile dall’Amministrazione e soggetta a comunicazione alle parti da parte della segreteria del Tribunale.
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Nota della Redazione
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