Rinuncia alla domanda cautelare e improcedibilità nella fase cautelare (TAR Calabria n. 1513 del 30.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di rinuncia alla domanda cautelare, depositata dalla parte ricorrente prima dell’udienza camerale e non contrastata dalla parte resistente, determina l’improcedibilità della fase incidentale. Non è richiesta alcuna valutazione nel merito della fumus boni iuris o del periculum in mora, atteso che l’effetto della rinuncia è quello di privare di oggetto la decisione cautelare. Le spese relative alla fase cautelare possono essere compensate, secondo la valutazione discrezionale del giudice, anche in assenza di soccombenza.
Il Fatto
La controversia trae origine dal mancato inserimento del ricorrente nell’elenco degli ammessi alla prova finale del Percorso di Formazione Iniziale 30 CFU/CFA per l’Anno Accademico 2025/2026, indetto dal Conservatorio Statale di Musica. Il diniego era stato motivato con l’asserito mancato raggiungimento della percentuale minima di frequenza prevista dal bando, approvato con Decreto direttoriale n. 147 del 30 aprile 2026, ai sensi dell’art. 13 del D.P.C.M. 4 agosto 2023. Il ricorrente contestava sia l’interpretazione del bando fornita dall’amministrazione, sia i criteri di calcolo della presenza alle lezioni svolte in modalità telematica, deducendo di aver comunque maturato una frequenza superiore alla soglia minima richiesta.
Il ricorrente aveva altresì proposto domanda cautelare, chiedendo l’ammissione con riserva alla prova finale, instando per la fissazione dell’udienza camerale. Nelle more della decisione, con nota del 28 luglio 2026, la parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla domanda cautelare, senza che la parte resistente abbia formulato eccezioni o richieste sul punto.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, rilevata la dichiarazione di rinuncia depositata dalla parte ricorrente, ha ritenuto di dover dichiarare l’improcedibilità della domanda cautelare per avvenuta rinuncia, ai sensi dell’art. 35, secondo comma, cod. proc. amm., applicabile anche al rito cautelare in virtù del rinvio operato dall’art. 55, primo comma, cod. proc. amm..
La pronuncia si fonda sul rilievo che la rinuncia, essendo intervenuta prima della decisione e non essendo stata contestata dalla controparte, priva di ogni oggetto l’istanza incidentale. Il Collegio non è pertanto chiamato a scrutinare la sussistenza dei presupposti della tutela cautelare, né a pronunciarsi sulla fondatezza del ricorso nel merito, che resta devoluto alla successiva fase di giudizio.
Quanto alle spese della sola fase cautelare, il Collegio ne ha disposto la compensazione, facendo applicazione del criterio equitativo di cui all’art. 26, primo comma, cod. proc. amm., considerata la natura di definizione anticipata del rito incidentale non dipendente dall’esito del giudizio di merito.
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Nota della Redazione
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