Ordinanza contingibile di sgombero, durata implicita e sindacato sul pericolo (TAR Calabria n. 1507 del 30.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
I provvedimenti contingibili e urgenti adottati dal Sindaco ai sensi dell’art. 54, comma 4, d.lgs. n. 267/2000 non sono illegittimi solo perché sprovvisti di un termine finale di durata: la loro efficacia resta collegata al permanere della situazione di pericolo accertata, con termine implicito desumibile dall’atto. La valutazione sull’esistenza del pericolo grave e imminente per l’incolumità pubblica ha natura tecnico-discrezionale ed è sindacabile dal giudice amministrativo esclusivamente per palesi illogicità o errori di fatto. Per tali ordinanze non sussiste l’obbligo della comunicazione di avvio del procedimento, incompatibile con l’urgenza di provvedere.
Il Fatto
Alcuni cittadini residenti in un comune calabrese impugnavano l’ordinanza sindacale con cui era stato loro intimato lo sgombero delle proprie abitazioni site sul lungomare. Il provvedimento era stato adottato a seguito del rilevamento di un movimento franoso in atto con caduta di massi e pietrisco a valle, oltrepassanti la volta di una galleria ferroviaria e giungenti nei pressi delle abitazioni.
I ricorrenti deducevano la violazione degli articoli 50 e 54 del d.lgs. n. 267/2000, il difetto di presupposti, di istruttoria e di motivazione, nonché l’omessa comunicazione di avvio del procedimento, lamentando la privazione del diritto all’abitazione per un periodo prolungato senza che l’ordinanza fosse stata revocata o temporalmente circoscritta.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha ricostruito i presupposti legittimanti l’esercizio del potere sindacale di ordinanza, richiamando i requisiti della straordinarietà, dell’urgenza, dell’imprevedibilità e della contingibilità del pericolo. Ha rimarcato che il Sindaco, quale ufficiale del Governo, gode di una posizione di garanzia a tutela dell’incolumità pubblica e che la valutazione in ordine all’esistenza di un pericolo grave e imminente, basata su accertamenti tecnico-scientifici, non ricade nel sindacato del giudice amministrativo se non per palesi illogicità o errori di fatto.
Quanto alla dedotta efficacia sine die dell’atto, il Collegio ha precisato che la natura temporanea delle ordinanze contingibili e urgenti non implica l’automatica illegittimità della misura priva di un termine finale espresso. La durata del provvedimento resta collegata al permanere dello stato di necessità, potendo il termine essere implicito e desumibile dalla situazione di pericolo prospettata nell’atto. La circostanza che non siano state ripristinate le condizioni per il rientro non incide sulla legittimità del provvedimento, potendo essere fatta valere con strumenti volti a contestare l’eventuale inerzia dell’amministrazione.
In ordine al difetto di partecipazione procedimentale, il Giudice ha escluso che per le ordinanze di necessità e urgenza sussista l’obbligo della comunicazione di avvio del procedimento, ritenuta incompatibile con l’esigenza di agire celermente a tutela dell’incolumità pubblica, in applicazione dell’art. 7, comma 1, l. n. 241/1990.
La sentenza ha respinto il ricorso, ritenendo il provvedimento gravato coerente, motivato e proporzionato rispetto alla situazione di concreto pericolo accertata, con spese di giudizio compensate in ragione della peculiarità della vicenda.
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Nota della Redazione
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