Misure di prevenzione collaborativa e occasionalità dell’agevolazione mafiosa (TAR Calabria n. 1460 del 21.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La misura della prevenzione collaborativa di cui all’art. 94-bis D. Lgs. n. 159/2011 è preordinata ad affrancare la gestione dell’impresa dall’influenza della criminalità organizzata ed è attivabile dal prefetto quando i tentativi di infiltrazione mafiosa siano riconducibili a situazioni di agevolazione occasionale. Il carattere distintivo tra occasionalità e stabilità del condizionamento non va desunto esclusivamente dalla natura degli indici sintomatici valorizzati dal prefetto, ma dalla intensità del pericolo di condizionamento che da quelli si evince, a seconda che depongano per uno stabile asservimento dell’impresa ovvero per un pericolo destinato a manifestarsi in modo discontinuo ed eventuale. Il sindacato giurisdizionale sulla scelta prefettizia di applicare la prevenzione collaborativa anziché l’informazione antimafia interdittiva si concentra sulla logicità della lettura del quadro sintomatico offerta dal provvedimento.
Il Fatto
Una società operante nei settori commerciali ha impugnato il provvedimento con cui il Prefetto ha disposto nei suoi confronti le misure di prevenzione collaborativa per la durata di sei mesi, in ragione della frequentazione dell’amministratore di un socio con soggetti controindicati. La società ha dedotto la violazione dell’art. 94-bis D. Lgs. n. 159/2011, l’eccesso di potere e il difetto di motivazione, sostenendo che l’amministrazione si sarebbe limitata a elencare elementi astrattamente evocativi del rischio di infiltrazione senza valutare la loro incidenza sull’autonomia gestionale. Ha altresì evidenziato il carattere occasionale e risalente dei contatti contestati, nonché la circostanza della propria iscrizione nella white list.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha premesso che la prevenzione collaborativa costituisce un nuovo modello collaborativo con il mondo produttivo, che modula l’afflittività della misura preventiva antimafia in relazione all’effettivo grado di compromissione dell’impresa, ponendosi come alternativa all’informazione antimafia interdittiva. Essa è attivabile nei casi in cui l’influenza mafiosa abbia un’intensità tale da farla reputare esclusivamente occasionale.
La Corte ha richiamato il principio per cui la non occasionalità dell’agevolazione può essere valutata in base alla continuità dei legami societari e familiari con contesti mafiosi, che confermano la difficoltà nell’applicazione delle misure meno afflittive. Ha inoltre precisato, conformemente alla giurisprudenza del Consiglio di Stato, che il carattere distintivo tra occasionalità e stabilità dei tentativi di condizionamento non va desunto solo dalla natura degli indici sintomatici — che affondano le radici anche nei rapporti parentali — ma dalla intensità del pericolo di condizionamento che da questi si evince.
Nel caso di specie, il quadro sintomatico descritto nel provvedimento impugnato evidenziava rapporti parentali e frequentazioni, seppure episodiche, con soggetti gravati da precedenti penali e di polizia, tra cui un affiliato alla locale di ‘ndrangheta e un soggetto condannato per associazione mafiosa, nonché rapporti commerciali con una società facente capo a persona coinvolta in procedimenti per associazione di tipo mafioso.
Il Collegio ha ritenuto che le giustificazioni addotte dalla ricorrente risultassero in parte poco plausibili e in parte non idonee a elidere la valenza di potenziale condizionamento, sebbene nella forma occasionale. La prognosi di agevolazione occasionale è stata considerata espressiva del legittimo esercizio del potere discrezionale prefettizio, estrinsecatosi con una motivazione adeguata e con una durata collocata nel periodo minimo legale di sei mesi. Il ricorso è stato conseguentemente respinto, con condanna alle spese.
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Nota della Redazione
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