Istruttoria cautelare sullo scorrimento di graduatoria in luogo della mobilità (TAR Calabria n. 1387 del 13.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di esame della domanda cautelare, il giudice amministrativo può disporre d’ufficio gli accertamenti necessari ai fini del decidere, anche quando l’Amministrazione non abbia adeguatamente documentato lo stato della procedura impugnata. L’incombente istruttorio ordinato nei confronti della Pubblica Amministrazione costituisce presupposto indefettibile per la valutazione della fondatezza del ricorso e, conseguentemente, per la delibazione del periculum in mora. Il rinvio della trattazione cautelare all’esito dell’attività istruttoria evita che la misura provvisoria, ove concessa, pregiudichi gli esiti del giudizio di merito ovvero risulti superflua.
Il Fatto
La ricorrente, dirigente veterinario, ha impugnato la deliberazione del Commissario straordinario dell’Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro n. 508 del 16 aprile 2026, con la quale è stato disposto lo scorrimento della graduatoria concorsuale approvata dalla ASP di Cosenza con delibera n. 2752 del 13 dicembre 2024, in luogo della procedura di mobilità già bandita dalla medesima ASP di Catanzaro con deliberazione n. 586 del 30 maggio 2025.
Con il ricorso è stata altresì chiesta la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato con il controinteressato e la condanna dell’Amministrazione a concludere la procedura di mobilità. L’Amministrazione resistente si è costituita in giudizio, mentre il controinteressato non ha svolto difese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, esaminata la domanda cautelare, ha ritenuto necessario acquisire elementi conoscitivi integrativi prima di pronunciarsi. In particolare, ha disposto che l’Amministrazione riferisca, con documentata memoria, in ordine allo stato della procedura di mobilità avviata con la deliberazione n. 586 del 30 maggio 2025, entro trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza.
La scelta istruttoria si fonda sulla considerazione che la delibazione della domanda cautelare richiede la conoscenza puntuale delle circostanze fattuali relative alla procedura che l’Amministrazione ha inteso abbandonare. L’accertamento dello stato della mobilità, infatti, assume rilievo decisivo per valutare la legittimità della scelta di procedere allo scorrimento della graduatoria di altro concorso e, quindi, per apprezzare il fumus boni iuris del ricorso.
Alla luce di tali esigenze conoscitive, il Tribunale ha rinviato la trattazione della domanda cautelare all’udienza in camera di consiglio del 23 settembre 2026, disponendo la comunicazione dell’ordinanza alla segreteria della Sezione. La pronuncia si caratterizza, pertanto, per la natura meramente istruttoria, funzionale alla completa istruzione del giudizio cautelare, senza anticipare alcuna valutazione nel merito della controversia.
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Nota della Redazione
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