Discrasia tra conteggi del creditore e del debitore non necessita di chiarimenti nel giudizio di ottemperanza (TAR Calabria n. 1382 del 13.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la determinazione definitiva delle somme dovute dall’amministrazione al creditore non può che avvenire alla data di emissione del mandato di pagamento. La discrasia emersa tra i conteggi svolti dall’amministrazione debitrice e quelli svolti dal creditore è, prima di tale momento, solo ipotetica e non necessita dell’intervento di chiarimento del giudice dell’ottemperanza, al quale spetta invece di prorogare il termine per il completamento dell’attività demandata al commissario ad acta quando ciò sia richiesto dall’ausiliario.
Il Fatto
La società, dichiarata fallita, agiva in ottemperanza avverso l’inerzia della Regione Calabria, rimasta contumace, per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Catanzaro che aveva accolto la sua pretesa creditoria. Il giudice amministrativo aveva già accolto il ricorso e nominato un commissario ad acta per provvedere al pagamento.
Nelle more dell’esecuzione, il commissario ad acta aveva depositato due istanze, rispettivamente in data 12 giugno 2026 e 28 giugno 2026, con le quali sollecitava una proroga del proprio incarico e segnalava una discrasia tra i conteggi elaborati dall’amministrazione debitrice e quelli presentati dal curatore della società creditrice, chiedendo al Tribunale un intervento chiarificatore sulla somma effettivamente dovuta.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha accolto l’istanza di proroga, ritenendo opportuno concedere all’ausiliario del giudice un termine ulteriore sino alla data del 30 settembre 2026 per il completamento dell’attività demandata.
Quanto alla richiesta di chiarimenti, il Collegio ha osservato che la discrasia tra i conteggi svolti dall’amministrazione debitrice e quelli del curatore non può ricevere soluzione in via anticipata, atteso che la determinazione definitiva delle somme da pagare non potrà che avvenire alla data di emissione del mandato di pagamento.
Fino a quel momento, la divergenza tra le quantificazioni è solo potenziale e non richiede l’intervento di chiarimento dell’autorità giurisdizionale, alla quale non spetta di risolvere un contrasto che potrebbe non trovare conferma nell’atto finale di liquidazione della somma. Il giudice dell’ottemperanza ha quindi fornito risposta alla richiesta di chiarimenti nei sensi indicati in motivazione, limitandosi a prorogare il termine per il completamento dell’attività del commissario.
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Nota della Redazione
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