Accertamento demolizione opere abusive e datazione mediante foto aeree (TAR Campania n. 5063 del 02.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di sanzioni demolitorie per abusi edilizi, la datazione dell’opera realizzata in assenza di permesso di costruire deve essere accertata sulla base di elementi probatori concludenti. I rilievi aerofotogrammetrici e i fotogrammi originali, ove di definizione adeguata, assumono portata decisiva, prevalendo su indizi documentali di segno contrario; le mappe catastali anteriori al 1942 e gli atti notarili non sono di per sé idonei a comprovare la preesistenza del manufatto in epoca antecedente al regime autorizzatorio, ove non trovi conferma nell’accatastamento al Nuovo Catasto edilizio urbano di cui al R.D.L. convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 1939, n. 1249 mediante deposito della pianta di primo impianto. Nel processo amministrativo sono inammissibili le censure dedotte con memoria difensiva non notificata alla controparte, sia se completamente nuove sia se ampliative del thema decidendum, essendo la memoria destinata alla sola illustrazione dei motivi ritualmente proposti.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava l’ordinanza dirigenziale con cui il Comune aveva ingiunto, ex art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, la demolizione di opere abusive, tra cui un manufatto ad uso deposito di circa 13 mq e 40 mc, addossato fuori sagoma al corpo scala del fabbricato condominiale.
Il ricorrente contestava la sola rimozione del manufatto, sostenendone la realizzazione in epoca antecedente alla legge urbanistica n. 1150/1942, sulla base di atti notarili e delle mappe catastali del 1935; il Comune ne collocava invece l’edificazione in epoca recente, traendone la data dal primo accatastamento, risalente al maggio 2012. La Sezione disponeva verificazione, affidata al funzionario tecnico della Città Metropolitana di Napoli, i cui esiti confluivano nella relazione depositata l’11 gennaio 2026.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale reputa condivisibili le conclusioni del verificatore, frutto di indagine condotta su conferenti rilievi aerofotogrammetrici e sulla documentazione catastale e notarile prodotta. Assume portata decisiva il fotogramma originale n. 6042 del 1997, di elevata definizione, nel quale non è dato cogliere l’esistenza del manufatto, in coerenza con la cartografia aerofotogrammetrica del 1997. Tale evidenza rende plausibile l’edificazione nel quindicennio antecedente al 2012, escludendo la risalenza ad epoca anteriore al 1942.
Perdono così efficacia probatoria gli elementi documentali evocati dal ricorrente: la mappa catastale del 1935, pur riportando un oggetto cartografato, non comprova la consistenza planivolumetrica del manufatto e non è completata dall’individuazione al catasto fabbricati del 1939, come invece avvenuto per l’unità immobiliare contigua; gli atti notarili attestano l’esistenza di beni comuni non assimilabili al manufatto né strutturalmente né funzionalmente.
Quanto alla pianta catastale del 1939 e alla pretesa vetustà della muratura in pietre di tufo, il Collegio osserva che le tecniche costruttive irregolari sopravvivono anche nelle opere abusive meno risalenti e che tali elementi sono superati, sul piano probatorio, dai rilievi fotografici del 1997. L’istruttoria comunale ha quindi correttamente valorizzato evidenze documentali ufficiali da cui è stata desunta l’edificazione tra il 1997 e il 2012.
Il Tribunale dichiara infine inammissibili le nuove censure, relative all’assimilazione tra il manufatto e bassi terranei citati negli atti notarili, introdotte con memoria difensiva non notificata alla controparte: nel processo amministrativo, la memoria difensiva ha solo funzione illustrativa dei motivi di gravame e non può ampliare il thema decidendum, in violazione del termine decadenziale e del principio del contraddittorio. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese processuali e condanna del ricorrente al pagamento del compenso del verificatore, liquidato in complessivi € 1.130,09.
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Nota della Redazione
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