Mancato rispetto del termine procedimentale e sindacato sul parere del Comitato di Verifica per le cause di servizio (TAR Campania n. 5061 del 02.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il mancato rispetto del termine di conclusione del procedimento, non espressamente qualificato dalla legge come perentorio, non determina l’illegittimità del provvedimento, costituendo un’irregolarità non viziante che può rilevare, al più, come pregiudizio da ritardo. Il parere del Comitato di Verifica per le cause di servizio è espressione di discrezionalità tecnica; esso è vincolante per l’Amministrazione e non è sindacabile nel merito, potendo essere censurato solo per assenza di motivazione, manifesta irragionevolezza nella valutazione dei fatti o mancata considerazione di circostanze fattuali idonee a incidere sulla conclusione. La documentazione medica di parte non è, di per sé, sufficiente a confutare l’attendibilità del giudizio del Comitato, prevalendo la valutazione medico-legale dallo stesso espressa.
Il Fatto
Il ricorrente, Ispettore della Polizia di Stato, impugnava il decreto ministeriale con cui non era stata riconosciuta la dipendenza da causa di servizio di alcune infermità, tra cui l’ernia iatale con esofagite e la gastropatia erosiva. Lamentava la violazione del termine di conclusione del procedimento, la mancata valutazione della documentazione medica prodotta dalle commissioni sanitarie e l’omessa pronuncia sull’equo indennizzo per le patologie riconosciute.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente escluso che il superamento del termine procedimentale possa inficiare la legittimità dell’atto, richiamando il consolidato principio secondo cui, in assenza di una espressa previsione di perentorietà, il termine assume natura ordinatoria e il suo superamento integra una mera irregolarità.
Quanto al merito delle valutazioni mediche, il Tribunale ha ricordato che il parere del Comitato di Verifica costituisce il momento di sintesi e superiore valutazione dei giudizi espressi dagli organi sanitari precedentemente intervenuti. La natura vincolante e insurrogabile di tale parere comporta che il sindacato del giudice amministrativo non possa sostituirsi alla scelta opinabile riservata all’Amministrazione, ma debba verificarne la coerenza e la correttezza sotto il profilo tecnico.
Nel caso di specie, le motivazioni poste a fondamento del parere negativo sono state ritenute puntuali e chiare: l’ernia iatale è stata ricondotta a un’affezione di natura costituzionale, mentre la gastropatia erosiva non è apparsa collegabile a situazioni stressogene eccedenti la normale attività di servizio. Le censure del ricorrente, non ancorate a fatti specifici e a circostanze eccezionali occorse in servizio, sono state considerate una mera diversa analisi delle risultanze tecniche.
Quanto alla documentazione medica invocata, il Collegio ha precisato che la stessa non includeva una specifica valutazione sulla dipendenza dalla causa di servizio delle patologie e, comunque, non è idonea a confutare l’attendibilità del giudizio del Comitato. Infine, con riferimento all’equo indennizzo, l’Amministrazione ha dimostrato che le spettanze erano state liquidate con separato decreto, senza che sul punto fosse stata sviluppata contestazione.
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Nota della Redazione
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