Ottemperanza per la Carta Docente: termine di sessanta giorni e penalità di mora ex art. 114 c.p.a. (TAR Campania n. 4998 del 17.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, accertato il passaggio in giudicato della sentenza e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, conv. in legge n. 30/1997, il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di provvedere all’integrale esecuzione del dispositivo, assegnando un termine di sessanta giorni. La penalità di mora, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ha funzione sollecitatoria e non risarcitoria, decorre dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza e non da un momento anteriore, cessando all’insediamento del Commissario ad acta o al soddisfo, se anteriore.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale Ordinario di Napoli, Sezione Lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione della Carta Elettronica per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22, per un valore nominale complessivo di € 1.500,00. L’Amministrazione, tuttavia, non aveva dato esecuzione a quanto statuito, rimanendo inerte.
La ricorrente proponeva, quindi, ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR, chiedendo che fosse ordinata l’esecuzione della sentenza e che fosse disposta la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, avendo verificato la sussistenza di tutti i presupposti richiesti dall’art. 114 c.p.a., in particolare il passaggio in giudicato della sentenza azionata e l’inutile decorso del termine di sessanta giorni dalla notifica del titolo esecutivo. Ha quindi ordinato all’Amministrazione di provvedere alla puntuale e integrale esecuzione del dispositivo entro sessanta giorni.
Il TAR ha altresì accolto la richiesta di fissazione della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., non ravvisando valide ragioni ostative, e l’ha determinata nell’importo dell’interesse legale. Quanto alla decorrenza, ha precisato che la penalità, avendo funzione sollecitatoria e non risarcitoria, decorre dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza, cessando all’insediamento del Commissario ad acta o al momento del soddisfo, se anteriore.
Per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, il Tribunale ha nominato sin d’ora il Commissario ad acta, individuato nel Dirigente della DGOSV del MIM, con facoltà di delega, che provvederà all’esecuzione entro un ulteriore termine di sessanta giorni, a carico e spese dell’Amministrazione inadempiente.
Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero soccombente e liquidate nel dispositivo, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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