Ottemperanza e onere della prova dell’inadempimento nel giudizio di esecuzione del giudicato (TAR Campania n. 4973 del 12.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, quando la sentenza da eseguire abbia annullato un diniego per vizi motivazionali e procedimentali, l’Amministrazione è tenuta a rinnovare il procedimento, non già a rilasciare il titolo richiesto. La domanda di ottemperanza è infondata se il ricorrente, onerato di provare l’inadempimento dell’Amministrazione, non dimostri di avere riscontrato le richieste istruttorie formulate in sede di rinnovazione, pur essendo stato invitato dal giudice a depositare la relativa documentazione. La condanna per lite temeraria non costituisce conseguenza automatica della soccombenza, ma richiede l’accertamento specifico di una condotta connotata da mala fede o colpa grave.
Il Fatto
La vicenda trae origine dal diniego di un permesso di costruire per una stazione di ricarica per veicoli elettrici, annullato dal TAR con sentenza passata in giudicato per insufficienza motivazionale e violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990. A seguito della notifica della sentenza, il Comune avviava il riesame, comunicando la necessità di presentare l’istanza tramite SUAP e chiedendo integrazioni documentali e progettuali. I ricorrenti, dopo la trasmissione di tale documentazione e varie diffide, lamentavano l’inerzia dell’Amministrazione, proponendo ricorso per ottemperanza al fine di ottenere la conclusione del procedimento e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che la sentenza ottemperanda, avendo annullato il diniego per vizi propri, non imponeva all’Amministrazione un obbligo specifico di rilascio del titolo, ma esclusivamente di rinnovare il procedimento. Il Comune aveva dato esecuzione a tale obbligo con la nota di avvio del riesame e con la contestuale richiesta di integrazioni, sicché l’eventuale inadempimento andava verificato con riguardo alla fase successiva.
Proprio su tale profilo si è concentrata l’analisi decisiva. Il Tribunale ha infatti accertato che, a fronte dell’invito formulato all’udienza camerale di depositare la copia integrale delle integrazioni asseritamente trasmesse, la parte ricorrente non aveva ottemperato, omettendo di fornire prova del riscontro alla richiesta istruttoria. La documentazione versata in atti risultava riferibile al procedimento originario, non già a quello di rinnovazione. In assenza di tale prova, non poteva ritenersi dimostrato l’inadempimento dell’Amministrazione all’obbligo di conformarsi al giudicato, con conseguente infondatezza della domanda.
Quanto alle spese, il Collegio le ha poste a carico della parte soccombente, escludendo però la condanna per lite temeraria, in quanto non era stata fornita la prova di una condotta processuale connotata da mala fede o colpa grave, richiesta dalla giurisprudenza di legittimità, in assenza di deduzioni specifiche della resistente. La pronuncia è stata quindi di rigetto nel merito, con condanna alle spese di lite.
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Nota della Redazione
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