Dichiarazione di non interesse e improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse (TAR Campania n. 4970 del 12.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, in assenza di repliche o diverse richieste della controparte, vige il principio dispositivo in senso ampio: parte ricorrente, fino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione. Il giudice, davanti a tale dichiarazione, non può decidere la controversia nel merito, né procedere d’ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire. L’unico esito possibile è la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse, ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. c, cod. proc. amm.
Il Fatto
Una società ha impugnato dinanzi al TAR Campania la determinazione con cui il Comune aveva avviato il procedimento per l’annullamento in autotutela di una precedente SCIA, nonché gli atti del procedimento medesimo, inclusa la comunicazione di avvio ex artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990.
Il Comune si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso. La domanda cautelare proposta dalla società è stata accolta con ordinanza del 2024. Successivamente, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione nel merito, in considerazione della sopravvenuta adozione di un provvedimento comunale relativo alla SCIA originaria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, in presenza di un’espressa dichiarazione del ricorrente di non avere più alcun interesse alla decisione, il giudice non può decidere la controversia nel merito. Tale principio si fonda sulla natura disponibile dell’azione amministrativa e sul principio dispositivo che governa il processo: spetta esclusivamente alla parte valutare la permanenza dell’interesse strumentale alla definizione del giudizio.
La Corte ha precisato che il giudice non può procedere d’ufficio né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire. La dichiarazione resa dalla parte, in assenza di repliche o diverse richieste della controparte, determina la presa d’atto da parte del giudice, il quale può soltanto dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse.
Nel caso di specie, la dichiarazione di non interesse è stata motivata dalla sopravvenuta adozione di un provvedimento comunale che ha inciso sulla situazione giuridica dedotta in giudizio. La natura delle questioni sottese al ricorso ha giustificato l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Il Tribunale ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile, dando atto della dichiarazione della ricorrente e dell’avvenuta cessazione della materia del contendere in senso sostanziale, senza necessità di esaminare i motivi di doglianza proposti avverso gli atti impugnati.
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Nota della Redazione
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