L’ottemperanza al giudicato del giudice ordinario è devoluta al TAR e l’inerzia dell’Amministrazione legittima la nomina del commissario ad acta (TAR Campania n. 1447 del 28.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Costituisce titolo esecutivo idoneo ad essere azionato dinanzi al giudice dell’ottemperanza la sentenza del giudice ordinario che condanni l’Amministrazione al pagamento di somme di danaro, una volta che la stessa sia stata notificata e sia passata in giudicato. Incombe sull’Amministrazione intimata l’onere della prova dell’avvenuto adempimento, non potendo la mera costituzione formale nel giudizio di ottemperanza supplire alla mancata dimostrazione del pagamento. In caso di perdurante inerzia, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo di conformarsi al giudicato e nomina sin d’ora il commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza, precisando che l’esaurimento dei fondi di bilancio non costituisce legittima causa di impedimento all’esecuzione. La condanna al pagamento della penalità di mora, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., deve essere invece esclusa quando emergano ragioni ostative riconducibili alla crisi della finanza pubblica e all’ammontare del debito pubblico.
Il Fatto
Il ricorrente, difensore di sé stesso, ha proposto ricorso per l’ottemperanza avverso la sentenza n. 861/2025 del Tribunale di Nocera Inferiore, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di lite, quantificate in euro 250,00. La sentenza, notificata all’Amministrazione il 1° luglio 2025, era passata in giudicato, come attestato dal certificato di cancelleria rilasciato in data 13 febbraio 2026. Il ricorrente, preso atto del perdurante inadempimento della parte pubblica, ha adito il TAR per ottenere l’integrale esecuzione del titolo, con la conseguente dichiarazione dell’obbligo di conformarsi, la condanna al pagamento delle somme dovute, l’assegnazione di un termine per adempiere e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
Il Ministero si è costituito in giudizio con atto di mera forma dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato la ricevibilità del ricorso, depositato entro il termine perentorio di quindici giorni dalla notifica all’Amministrazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 45, comma 1, e 87, comma 3, c.p.a. Ha altresì ritenuto ammissibile il ricorso, essendo ampiamente decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, che impone alle Amministrazioni di completare le procedure di esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali entro centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
Nel merito, la domanda è stata giudicata fondata. Il Collegio ha rilevato che l’Amministrazione intimata, costituitasi solo formalmente, non ha fornito alcuna prova dell’avvenuto pagamento. Ha richiamato, sul punto, il consolidato principio per cui l’onere di dimostrare l’adempimento grava sul debitore pubblico, non potendo la mera costituzione in giudizio surrogare la prova dell’esecuzione della statuizione giudiziale.
Alla luce dell’accertata inottemperanza, il giudice ha dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo, nel termine di giorni sessanta dalla notifica della sentenza. Per il caso di ulteriore inadempienza, ha nominato sin d’ora il commissario ad acta nella persona del Dirigente della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici del Ministero, con facoltà di delega, affinché provveda direttamente al pagamento della somma dovuta. Ha precisato che l’organo commissariale dovrà porre in essere tutte le iniziative necessarie, incluse l’allocazione in bilancio e il reperimento materiale della somma, non costituendo l’esaurimento dei fondi una causa legittima di impedimento. Non è stato previsto alcun compenso per il commissario, trattandosi di dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice.
Quanto alla richiesta di condanna al pagamento della penalità di mora, il Collegio ha richiamato i principi espressi dall’Adunanza Plenaria n. 15/2014, secondo cui l’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. introduce, accanto al limite della manifesta iniquità, l’autonomo limite della sussistenza di altre ragioni ostative. Alla luce di tale quadro, la giurisprudenza ha ritenuto che la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico possano integrare dette ragioni ostative. Sulla scorta di tali considerazioni, il Collegio ha escluso nel caso di specie la condanna dell’Amministrazione al pagamento dell’astreinte, accogliendo il ricorso nei termini indicati e condannando la parte soccombente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 250,00 oltre accessori.
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Nota della Redazione
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