Ottemperanza per la Carta del docente: l’Amministrazione deve provare l’avvenuto pagamento (TAR Campania n. 1445 del 28.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza instaurato per l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato che condanna l’Amministrazione al pagamento di una somma di denaro, grava sul debitore pubblico l’onere di dimostrare l’avvenuto adempimento, non essendo sufficiente una costituzione in giudizio meramente formale. La mancata prova del pagamento determina l’accoglimento del ricorso, con declaratoria dell’obbligo di conformarsi al decisum, la fissazione di un termine per adempiere e la nomina, sin d’ora, di un Commissario ad acta che, decorso inutilmente il termine, provveda direttamente al pagamento, compiendo tutti gli atti necessari, ivi inclusa l’allocazione della somma in bilancio e il reperimento delle risorse.
Il Fatto
Una docente, che aveva ottenuto dal Tribunale di Vallo della Lucania una sentenza, passata in giudicato, di condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’erogazione di un buono elettronico di complessivi € 1.500,00 a titolo di Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020, ha proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Campania, sezione staccata di Salerno. L’Amministrazione, rimasta inadempiente nonostante la notifica del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio, si è costituita in giudizio con atto di mera forma dell’Avvocatura Distrettuale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente scrutinato la ricevibilità e l’ammissibilità del ricorso, verificando, rispettivamente, il rispetto del termine perentorio di quindici giorni per il deposito ai sensi degli artt. 45, comma 1, e 87, comma 3, cod. proc. amm. e l’avvenuto decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996.
Nel merito, il giudice ha rilevato come l’Amministrazione intimata, costituendosi solo formalmente, non abbia fornito alcuna prova dell’avvenuto pagamento delle somme dovute in esecuzione della sentenza. Richiamando la giurisprudenza per cui è onere del debitore pubblico dimostrare l’adempimento, il TAR ha ritenuto il ricorso fondato, non risultando eseguito il giudicato, e ha dichiarato l’obbligo di conformarsi al decisum nel termine di sessanta giorni dalla notifica del provvedimento.
Per l’ipotesi di perdurante inottemperanza, il Collegio ha nominato sin d’ora un Commissario ad acta nella persona del Dirigente della Direzione Generale competente, con facoltà di delega, affinché provveda al pagamento entro il successivo termine di sessanta giorni, con l’espressa precisazione che la mancanza di fondi in bilancio o di disponibilità di cassa non costituiscono legittimo impedimento all’esecuzione. L’organo commissariale è tenuto a trasmettere al Tribunale una dettagliata relazione finale.
Quanto alla domanda di condanna al pagamento della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., il Tribunale, richiamando l’Adunanza Plenaria n. 15/2014, ha evidenziato il potere del giudice di negare la sanzione per specifiche ragioni ostative, tra cui la situazione della finanza pubblica; nel caso di specie è stata ritenuta sussistente tale ragione ostativa e la domanda è stata respinta. Le spese di lite sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente.
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Nota della Redazione
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