Ottemperanza e nomina del commissario ad acta: chiarimenti su spese e attività propedeutiche (TAR Campania n. 1417 del 24.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, il commissario ad acta, nell’esecuzione dell’incarico affidato dal giudice amministrativo, può richiedere chiarimenti e provvedimenti conseguenti. È legittima l’autorizzazione del giudice all’affidamento a terzi di attività aventi natura propedeutica rispetto alla corretta esecuzione dell’incarico, come le operazioni di pulizia dell’area interessata dall’intervento. I compensi dovuti alla ditta incaricata di tali attività possono essere liquidati come spese sostenute dal commissario ad acta, previa produzione della relativa documentazione, in applicazione degli artt. 56 e 57 del d.P.R. n. 115/2002.
Il Fatto
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Vallo della Lucania ha accolto la domanda proposta dal ricorrente nei confronti della Regione Campania, la cui statuizione è divenuta definitiva per mancata impugnazione. A seguito dell’inottemperanza dell’amministrazione, la parte interessata ha attivato il giudizio di ottemperanza dinanzi al TAR Campania, Sezione staccata di Salerno, che ha nominato un commissario ad acta per l’integrale esecuzione della sentenza.
L’incarico commissariale riguarda un intervento su un’area il cui tracciato risulta interamente invaso da fitta vegetazione. Nello svolgimento dell’incarico, il commissario ad acta ha rappresentato al giudice la necessità di provvedere alla pulizia dell’area al fine di consentire il rilievo topografico e la conseguente verifica tecnica del sito, richiedendo l’autorizzazione all’affidamento dei relativi lavori a una ditta specializzata.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha preliminarmente preso atto della comunicazione del commissario ad acta riguardante l’esito positivo della ricerca dei tecnici cui affidare l’esecuzione dell’incarico, attività svolta in adempimento dell’ordinanza della medesima Sezione n. 605/2023. Sul punto, il collegio non ha ravvisato profili che richiedessero ulteriori provvedimenti, essendo stata assicurata la disponibilità delle figure professionali necessarie, compreso il soggetto incaricato dell’utilizzo dell’attrezzatura per il rilievo topografico.
Quanto alla richiesta di autorizzazione all’affidamento dei lavori di pulizia a una ditta di giardinaggio, la Sezione ne ha riconosciuto la meritevolezza di accoglimento. L’operazione di pulizia è stata qualificata come attività propedeutica e necessaria alla corretta esecuzione dell’incarico affidato, in quanto l’invasione dell’area da parte della vegetazione impedirebbe materialmente l’espletamento del rilievo e delle verifiche tecniche richieste.
Il collegio ha quindi precisato la disciplina dei compensi dovuti alla ditta individuata dal commissario, subordinandone la liquidazione alla tempestiva comunicazione della denominazione dell’operatore economico alla Segreteria della Sezione e alla produzione della relativa documentazione. Tali compensi sono stati qualificati come spese sostenute dal commissario ad acta, con conseguente applicazione del regime previsto dagli artt. 56 e 57 del d.P.R. n. 115 del 2002 in tema di spese del procedimento di ottemperanza.
All’esito, il TAR ha reso i chiarimenti richiesti e ha disposto la comunicazione dell’ordinanza alle parti e al commissario ad acta da parte della Segreteria.
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Nota della Redazione
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