Cessazione della materia del contendere per intervenuto pagamento in giudizio di ottemperanza (TAR Campania n. 1396 del 23.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, l’intervenuto pagamento, da parte dell’amministrazione, della somma liquidata nella sentenza da eseguire determina la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., quale evenienza successiva alla proposizione del ricorso che soddisfa integralmente l’interesse della parte ricorrente. La circostanza che l’adempimento sia avvenuto solo a seguito della notifica del ricorso per ottemperanza legittima la condanna dell’amministrazione alle spese di lite, secondo il criterio della soccombenza virtuale, ancorché la causa si estingua per cessazione della materia del contendere.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’erogazione della Carta Elettronica per l’aggiornamento e la formazione, per l’importo complessivo di euro 1.500,00, relativo alle annualità 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024. A seguito del passaggio in giudicato della sentenza e dell’inutile decorso del termine di legge, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR, chiedendo l’esecuzione coattiva del giudicato, la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia e la condanna dell’amministrazione al pagamento di una somma per ogni ritardo nell’esecuzione, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.
La Motivazione della Corte
Il TAR Campania, sezione staccata di Salerno, ha rilevato che l’amministrazione, costituitasi senza svolgere difese, aveva successivamente comunicato, con nota depositata in data 08.05.2026, di aver corrisposto alla ricorrente il voucher previsto dalla sentenza in data 18/12/2025.
Sulla base di tale circostanza, il Collegio ha ritenuto sussistenti i presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., avendo la parte ricorrente ottenuto piena soddisfazione dell’interesse dedotto in giudizio. L’istituto è stato applicato in quanto l’adempimento integrale dell’obbligo di cui alla sentenza da eseguire ha reso privo di utilità l’accertamento demandato al giudice dell’ottemperanza.
Quanto alle spese di lite, il Tribunale ne ha disposto la parziale compensazione al 50%, ponendo la residua parte a carico dell’amministrazione soccombente in base al criterio della soccombenza virtuale. Il Collegio ha precisato che il pagamento era avvenuto solo a seguito della notifica del ricorso e che tale circostanza giustificava la condanna alle spese, nonostante la pronuncia di rito. Le spese sono state liquidate in euro 400,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore della ricorrente per dichiarato anticipo.
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Nota della Redazione
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