Cessazione materia del contendere in ottemperanza per mancato pagamento Carta Docente (TAR Campania n. 1387 del 23.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere, ex art. 34, comma 5, cod. proc. amm., deve essere dichiarata nel giudizio di ottemperanza quando l’amministrazione, dopo la notifica del ricorso, abbia integralmente soddisfatto la pretesa del ricorrente, dando esecuzione al giudicato. In tal caso, la regolamentazione delle spese di lite segue il criterio della soccombenza virtuale, ove il pagamento sia intervenuto solo a seguito dell’iniziativa giudiziale, con conseguente condanna dell’amministrazione al pagamento delle spese, salva la parziale compensazione per la non complessità della causa.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Nocera Inferiore la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’erogazione della Carta Elettronica per l’aggiornamento e la formazione della docente per un importo complessivo di euro 1.500,00, relativo alle annualità 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022. A seguito del passaggio in giudicato della sentenza e della mancata ottemperanza dell’amministrazione nel termine di legge, la ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR, chiedendo la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che l’amministrazione, costituitasi senza svolgere difese, aveva successivamente documentato l’avvenuto pagamento in favore della ricorrente di n. 3 voucher della Carta del Docente, del valore unitario di euro 500,00, per un importo complessivo di euro 1.500,00, corrispondente all’esatto ammontare del credito oggetto del giudicato.
Tale sopravvenienza ha determinato l’integrale soddisfazione dell’interesse dedotto in giudizio, rendendo evidente la sussistenza delle condizioni per una pronuncia di cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.
Quanto alle spese di lite, il Tribunale ne ha disposto la parziale compensazione nella misura del 50%, ponendo la parte residua a carico dell’amministrazione soccombente, secondo il criterio della soccombenza virtuale, in considerazione del fatto che il pagamento era avvenuto soltanto a seguito della notifica del ricorso per ottemperanza. Le spese sono state liquidate in euro 400,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori della ricorrente, per il dichiarato anticipo, e la rifusione del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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