Ottemperanza parziale per carta docente: la cessazione della materia del contendere non copre gli accessori (TAR Campania n. 1375 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, l’avvenuto pagamento, in corso di causa, della somma dovuta a titolo di capitale determina la cessazione parziale della materia del contendere e non quella integrale, qualora l’amministrazione non abbia provveduto a corrispondere anche gli accessori (interessi o rivalutazione) riconosciuti nel titolo esecutivo. Il relativo obbligo, se non adempiuto, legittima l’accoglimento del ricorso per la parte residua e la nomina di un Commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia, con l’ulteriore precisazione che l’esaurimento dei fondi di bilancio non può costituire legittimo impedimento all’esecuzione del giudicato.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Salerno – Sezione Lavoro una sentenza che dichiarava il suo diritto a fruire del beneficio economico della carta docente di cui alla legge n. 107/2015 per l’anno scolastico 2022-2023, condannando il Ministero al pagamento dell’importo nominale di euro 500,00, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994.
A seguito della notifica della sentenza e del decorso del termine di legge, la ricorrente proponeva ricorso per ottemperanza per la mancata esecuzione del titolo, chiedendo la nomina di un commissario e la condanna alla penalità di mora. Successivamente, rinunciava a quest’ultima domanda. L’amministrazione, nel corso del giudizio, documentava l’avvenuto accredito del solo importo capitale di euro 500,00, mentre la ricorrente lamentava il mancato pagamento degli accessori.
La Motivazione della Corte
Il TAR Campania – Sezione staccata di Salerno, verificata l’avvenuta notifica del titolo e decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del decreto legge n. 669/1996, ha rilevato che l’amministrazione aveva dato esecuzione alle statuizioni del dispositivo solo per la parte relativa al capitale di euro 500,00 a titolo di carta docente, ma non anche in relazione agli accessori, ossia agli interessi o rivalutazione riconosciuti dal giudice ordinario.
Il Collegio ha quindi dichiarato la cessazione parziale della materia del contendere quanto al capitale ed ha accolto il ricorso limitatamente agli accessori, ordinando all’amministrazione di provvedere al relativo pagamento entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.
Per il caso di ulteriore inadempienza, il Tribunale ha nominato sin d’ora un Commissario ad acta nella persona del Dirigente della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega, affinché provveda, a spese dell’amministrazione, a dare completa esecuzione al titolo, compiendo tutti gli atti necessari, ivi incluse le eventuali modifiche di bilancio.
La Corte ha infine precisato che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato, dovendo il commissario porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento. Ha inoltre stabilito che, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico, non spetta alcun compenso per l’attività commissariale.
Quanto alle spese di lite, il Tribunale ha disposto la compensazione per una metà, in ragione dell’avvenuto adempimento parziale in corso di causa, e la condanna dell’amministrazione per la restante metà, liquidate nella misura di euro 250,00, tenuto conto della bassa complessità della causa e della serialità del contenzioso in materia di carta docente.
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Nota della Redazione
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