Notifica per pubblici proclami ai controinteressati idonei e notifica individuale ai vincitori del concorso (TAR Campania n. 1365 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di integrazione del contraddittorio in un giudizio concernente una procedura concorsuale, la notifica per pubblici proclami non può essere estesa ai soggetti vincitori del concorso o già assunti dall’amministrazione, i quali vantano una posizione giuridica particolarmente qualificata e un interesse diretto alla conservazione degli atti impugnati. Per essi deve essere disposta la notifica in forma individuale, con concessione alla parte ricorrente di un termine perentorio decorrente dalla data di acquisizione degli indirizzi di residenza e di p.e.c. presso l’amministrazione intimata. La notifica per pubblici proclami resta, invece, lo strumento appropriato per i soli soggetti idonei non vincitori, la cui platea va determinata sulla base della lettura integrale della graduatoria allegata al provvedimento di approvazione degli esiti.
Il Fatto
La ricorrente ha impugnato gli atti di una procedura concorsuale indetta da un’azienda ospedaliera universitaria per la copertura di posti di assistente amministrativo, chiedendo l’annullamento, previa sospensione, degli atti che l’avevano esclusa all’esito della prova pratica. Con ordinanza cautelare la Sezione ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati, distinguendo tra soggetti vincitori del concorso o già assunti, da notificarsi individualmente, e soggetti idonei non vincitori, da notificarsi per pubblici proclami. La ricorrente ha successivamente depositato istanza lamentando l’impossibilità di risalire agli indirizzi dei vincitori, chiedendo chiarimenti e l’autorizzazione a notificare anche nei loro confronti il ricorso per pubblici proclami.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, preliminarmente, rileva che l’istanza della ricorrente si fonda su un presupposto di fatto errato: dalla lettura integrale della graduatoria allegata alla delibera di presa d’atto degli esiti emerge infatti che gli idonei non vincitori sono venticinque e non due, come erroneamente sostenuto. L’istanza volta a estendere la notifica per pubblici proclami ai vincitori è, invece, respinta.
Il Tribunale ribadisce la necessità della notifica individuale nei confronti dei soggetti vincitori del concorso o già assunti dall’amministrazione, atteso il loro indubbio interesse alla partecipazione al giudizio. Tale posizione è ritenuta particolarmente qualificata alla luce delle censure svolte dalla stessa ricorrente nel secondo motivo di ricorso, volte alla caducazione dell’intera procedura per il dedotto mutamento della composizione della commissione esaminatrice.
Ad ogni buon conto, tenuto conto delle difficoltà rappresentate dalla ricorrente, il Collegio la autorizza espressamente ad acquisire presso l’amministrazione intimata gli indirizzi, sia di residenza sia di p.e.c., dei soggetti vincitori e di quelli già assunti. A modifica dell’ordinanza cautelare, dal momento in cui tali dati saranno forniti decorrerà il termine perentorio di trenta giorni per la notifica individuale, la cui prova dovrà essere depositata entro il successivo termine perentorio di quindici giorni dal perfezionamento.
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Nota della Redazione
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