La sanzione disciplinare scolastica non richiede una motivazione autonoma se richiama la delibera del Consiglio di classe (TAR Emilia-Romagna n. 1462 del 03.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sanzione disciplinare dell’allontanamento dalle lezioni, deliberata dal Consiglio di classe e applicata con provvedimento della Dirigente Scolastica, non è inefficace ai sensi dell’art. 21-bis della legge n. 241/1990 se la contestazione degli addebiti è stata comunicata alla famiglia e la madre dello studente ha partecipato alla seduta in cui è stata assunta la delibera. La motivazione della sanzione può essere per relationem al verbale del Consiglio di classe, liberamente accessibile, senza che sia necessaria una motivazione autonoma nel provvedimento applicativo. La pluralità di condotte disciplinarmente rilevanti, anche se già oggetto di note sul registro elettronico, legittima una sanzione complessiva senza violazione del ne bis in idem, trattandosi di una valutazione unitaria di fatti reiterati. La scelta della sanzione e la sua durata costituiscono valutazione di merito riservata al Consiglio di classe, sindacabile solo per illogicità o irragionevolezza manifesta, non per una mera divergenza di apprezzamento. Il termine di preavviso per la convocazione degli organi collegiali, fissato “di massima” in cinque giorni dal Regolamento di Istituto, è derogabile in caso di urgenza e non si applica al procedimento disciplinare dello studente, regolato dal Regolamento disciplinare.
Il Fatto
Uno studente veniva sanzionato con l’allontanamento dalle lezioni per dieci giorni, disposto dalla Dirigente Scolastica a seguito della delibera del Consiglio di classe straordinario del 3.11.2025. Il provvedimento, notificato alla famiglia il 5.11.2025, comportava anche la decadenza dalla funzione di Rappresentante di classe. La sanzione era stata preceduta dalla contestazione degli addebiti del 29.10.2025, relativa a plurime infrazioni consistenti in disturbo delle lezioni, uso del cellulare, offese a insegnanti e compagni e minacce. Il Consiglio di classe aveva valutato le note sul registro elettronico, riportate da sette docenti diversi.
La famiglia dello studente, che presentava fragilità certificate e per il quale era in corso la redazione di un Piano Didattico Personalizzato, impugnava il provvedimento e gli atti presupposti dinanzi al TAR, deducendo otto motivi di illegittimità. L’istanza cautelare veniva rinunciata e, all’esito del giudizio, il ricorso passava in decisione all’udienza pubblica del 22 aprile 2026.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto il primo motivo, relativo all’inefficacia del provvedimento per omessa notifica ai sensi dell’art. 21-bis della legge n. 241/1990. Ha rilevato che la contestazione degli addebiti era stata comunicata con fonogramma, e-mail e lettera del 29.10.2025, che la madre dello studente aveva partecipato alla seduta del Consiglio di classe e che il provvedimento della Dirigente Scolastica richiamava espressamente gli esiti di tale delibera, liberamente accessibile alla parte.
Quanto al secondo motivo, concernente il difetto di motivazione, il Tribunale ha osservato che la delibera del Consiglio di classe del 3.11.2025 risultava ampiamente motivata nei termini della contestazione e che, pertanto, il provvedimento applicativo poteva legittimamente richiamarla. Ha inoltre escluso ogni collegamento tra la sanzione e la redazione del PDP, documento poi sottoscritto dalla famiglia, rilevando che lo studente aveva usufruito degli strumenti compensativi pur in assenza di sottoscrizione. Ha ritenuto ragionevole la decadenza dalla funzione di rappresentante di classe, giustificata dalla gravità delle condotte, tra cui minacce e insulti a docenti.
Il Collegio ha respinto il terzo motivo, escludendo la violazione del ne bis in idem: le singole note sul registro erano state assunte per specifiche condotte, mentre la sanzione dell’allontanamento costituiva una valutazione unitaria di una pluralità di comportamenti reiterati, tutti riportati nel verbale del Consiglio di classe. Ha poi disatteso il quarto e il quinto motivo, concernenti la valutazione delle singole condotte e la proporzionalità della sanzione, rilevando che la ricostruzione alternativa proposta dalla famiglia era priva di riscontri concreti e che la scelta sanzionatoria, adottata da sette docenti diversi, non presentava profili di manifesta illogicità. Il Tribunale ha richiamato il principio secondo cui il diritto all’istruzione non esclude misure disciplinari, che costituiscono parte integrante del processo formativo.
Il sesto e l’ottavo motivo, relativi alla lesione del diritto di difesa e al mancato rispetto del termine di convocazione, sono stati respinti: la madre aveva ricevuto la contestazione con più modalità e aveva potuto esporre le proprie difese in sede di Consiglio di classe, mentre il termine di cinque giorni previsto dal Regolamento di Istituto era meramente ordinatorio, derogabile in caso di urgenza, e si riferiva ai membri dell’organo collegiale e non al procedimento disciplinare dello studente. Infine, il settimo motivo è stato respinto perché l’Organo di Garanzia, pur sinteticamente, aveva confermato nel merito le valutazioni del Consiglio di classe.
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Nota della Redazione
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