Revoca del nulla osta per insufficienza reddituale annullata per difetto di istruttoria (TAR Emilia-Romagna n. 1455 del 22.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di revoca del nulla osta all’ingresso per lavoro, fondato sulla carenza del requisito reddituale del datore di lavoro, è illegittimo per difetto di istruttoria e di motivazione laddove l’Amministrazione non abbia adeguatamente valutato la documentazione prodotta dall’interessato a dimostrazione della sussistenza del requisito. La motivazione per relationem al parere dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, di contenuto generico, non è sufficiente a sostenere la revoca quando il datore di lavoro abbia allegato elementi concreti e specifici, come le dichiarazioni dei redditi, idonei a superare le contestazioni. L’omessa esecuzione dell’ordinanza cautelare che dispone il riesame degli elementi reddituali comporta l’accoglimento del ricorso, con conseguente annullamento del provvedimento, fermo restando il potere dell’Amministrazione di rivalutare i requisiti in una nuova istruttoria.
Il Fatto
Un datore di lavoro, in qualità di ricorrente, impugnava la revoca del nulla osta all’ingresso rilasciato in favore di un lavoratore straniero, disposta dallo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura sulla base del parere negativo dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, che aveva escluso la capacità economica dell’azienda a sostenere i costi del rapporto di lavoro.
Il ricorrente deduceva il difetto di istruttoria e di motivazione, avendo l’Amministrazione applicato un automatismo in relazione al parametro economico senza considerare la situazione complessiva dell’impresa, nonché la violazione del principio di affidamento, atteso il tempo trascorso tra la richiesta e la verifica. Con ordinanza cautelare, il TAR disponeva il riesame da parte dell’Amministrazione degli elementi reddituali prodotti dal ricorrente, ma questa non ottemperava.
La Motivazione della Corte
Il TAR Emilia-Romagna ha accolto il ricorso rilevando che l’atto impugnato si fondava su una motivazione “del tutto generica” circa la carenza del requisito reddituale del datore di lavoro, senza considerare gli elementi probatori allegati dall’interessato.
Il Collegio ha evidenziato che il ricorrente aveva prodotto in giudizio i modelli Persone Fisiche anni 2023 e 2024, atti a dimostrare la sussistenza di un reddito adeguato, in contrasto con le conclusioni del parere dell’ITL posto a base della revoca. Tali elementi avevano già indotto il giudice cautelare a disporre un approfondimento istruttorio, rimasto però inevaso.
La mancata ottemperanza all’ordinanza cautelare, con la conseguente omissione del riesame, ha reso fondato il vizio di difetto di istruttoria e di motivazione, con valore assorbente rispetto alle ulteriori censure. La Corte ha precisato che l’Amministrazione conserva il potere di rivalutare i requisiti reddituali in una nuova istruttoria, ai fini dell’eventuale mantenimento del nulla osta all’ingresso.
La sentenza afferma quindi il principio per cui la revoca di un provvedimento favorevole non può fondarsi su un parere tecnico generico quando l’interessato abbia fornito concreti elementi di segno contrario, imponendo all’Amministrazione un obbligo di effettiva e specifica valutazione della documentazione prodotta.
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Nota della Redazione
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