Ristori Covid alle case di cura private: spetta al giudice ordinario la giurisdizione (TAR Emilia-Romagna n. 1424 del 06.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di contributi e sovvenzioni pubbliche, qualora il finanziamento sia riconosciuto direttamente dalla legge e all’amministrazione sia demandato soltanto il compito di verificare l’effettiva esistenza dei relativi presupposti, senza alcun apprezzamento discrezionale circa l’an, il quid e il quomodo dell’erogazione, la situazione soggettiva azionata assume consistenza di diritto soggettivo, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario. Tale principio si applica anche alle controversie relative ai ristori previsti dall’art. 4, comma 5-bis, d.l. n. 34/2020 a favore delle strutture private accreditate che hanno sospeso l’attività ordinaria durante l’emergenza Covid-19, non ricorrendo alcuna ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di concessione e revoca di contributi pubblici.
Il Fatto
Una casa di cura privata accreditata aveva sottoscritto, nel marzo 2020, un accordo quadro con la Regione per la gestione dell’emergenza Covid-19, che prevedeva la sospensione dell’attività ordinaria e il divieto di ricorso alla cassa integrazione, con riconoscimento di acconti mensili commisurati all’80% della differenza tra l’attività effettivamente svolta e il fatturato medio del 2019. Con la delibera n. 2133/2024 la Regione aveva recepito l’accordo, riconoscendo alle strutture un’indennità di funzione e specifici ristori.
Con successiva delibera n. 1503/2025, la Regione ha disposto l’annullamento d’ufficio ai sensi dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990 della precedente delibera, contestando la violazione dei limiti di spesa e la mancata copertura finanziaria. La struttura ha impugnato il provvedimento, deducendo numerosi motivi di illegittimità e chiedendo il risarcimento dei danni, mentre la Regione ha eccepito, tra l’altro, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha esaminato preliminarmente l’eccezione di difetto di giurisdizione, rilevando che la controversia riguarda la materia della concessione e revoca di contributi pubblici, per la quale non è prevista alcuna ipotesi di giurisdizione esclusiva. Il Collegio ha quindi richiamato il principio consolidato secondo cui, in materia di contributi e sovvenzioni pubbliche, spetta al giudice ordinario la cognizione quando il finanziamento è riconosciuto direttamente dalla legge e all’amministrazione è demandato solo il compito di verificare i presupposti.
La Corte ha applicato il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 15404 del 2024, che ha cassato una decisione del Consiglio di Stato la quale aveva dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo in una fattispecie analoga relativa ai ristori per le strutture private accreditate. Le Sezioni Unite hanno chiarito che la spettanza della sovvenzione è oggetto di un riconoscimento operato sul piano normativo, con concorso della disciplina statale e regionale: la prima ha attribuito alle regioni il potere di accordare il contributo in misura massima predeterminata, la seconda ha riconosciuto alle strutture il diritto alla sovvenzione nelle condizioni descritte dalla legge.
Nel caso di specie, i criteri di quantificazione degli indennizzi previsti dalla delibera regionale erano del tutto oggettivi, senza alcuna spendita di discrezionalità da parte dell’amministrazione, sicché la spettanza del pagamento assume consistenza di diritto soggettivo. Il TAR ha pertanto dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, dinanzi al quale la causa potrà essere riassunta nei termini di legge, disponendo la compensazione delle spese per giusti motivi.
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Nota della Redazione
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