Ristori Covid alle strutture private accreditate: difetto di giurisdizione del g.a. per i contributi previsti dalla legge (TAR Emilia-Romagna n. 1397 del 05.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di contributi e sovvenzioni pubbliche, il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo si determina sulla base della natura della situazione soggettiva azionata, non configurandosi alcuna ipotesi di giurisdizione esclusiva. Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario quando il finanziamento è riconosciuto direttamente dalla legge e alla pubblica amministrazione è demandato soltanto il compito di verificare l’effettiva esistenza dei relativi presupposti, senza alcun apprezzamento discrezionale circa l’an, il quid e il quomodo dell’erogazione. Tali princìpi trovano applicazione anche con riferimento ai contributi previsti dall’art. 4, comma 5-bis, d.l. n. 34 del 2020 a favore delle strutture private accreditate che hanno sospeso l’attività ordinaria a causa dell’emergenza Covid-19, trattandosi di provvidenze sulle quali l’amministrazione sanitaria mantiene esclusivamente funzioni di vigilanza.
Il Fatto
La società ricorrente, struttura sanitaria privata accreditata, aveva aderito all’accordo quadro sottoscritto nel marzo 2020 tra la Regione Emilia-Romagna e l’AIOP per la gestione dell’emergenza Covid, che prevedeva la sospensione dell’attività ordinaria, il divieto di cassa integrazione e il riconoscimento di acconti mensili parametrati all’80% della differenza tra attività svolta e fatturato medio del 2019. Con la successiva delibera n. 2133 del 2024 la Regione aveva riconosciuto, in linea con la normativa nazionale, una indennità di funzione e uno specifico ristoro per la mancata attività intra-regione.
Con la delibera n. 1503 del 2025 la Giunta regionale ha disposto l’annullamento d’ufficio della delibera n. 2133 del 2024, ex art. 21-nonies della legge n. 241/1990, per asserita violazione dei limiti di spesa del d.l. n. 34/2020 e per mancanza di copertura finanziaria, avviando la restituzione degli acconti già erogati. La società ha impugnato il provvedimento deducendo numerosi motivi di illegittimità e chiedendo il risarcimento dei danni, mentre la Regione ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato preliminarmente l’eccezione di difetto di giurisdizione, rilevando che la controversia riguarda la materia della concessione e revoca di contributi pubblici, per la quale non è prevista un’ipotesi di giurisdizione esclusiva. Ha quindi richiamato il principio consolidato delle Sezioni Unite della Cassazione, secondo cui in materia di contributi e sovvenzioni pubbliche la giurisdizione spetta al giudice ordinario quando il finanziamento è riconosciuto direttamente dalla legge e alla pubblica amministrazione è demandato solo il compito di verificare l’esistenza dei presupposti, senza alcuna discrezionalità sull’an, sul quid e sul quomodo dell’erogazione.
Il Tribunale ha applicato tale principio alla fattispecie in esame, evidenziando come la disciplina statale di cui all’art. 4, comma 5-bis, d.l. n. 34 del 2020 attribuisca alle Regioni il potere di riconoscere un contributo a ristoro dei costi fissi nella misura massima predeterminata del 90% del budget assegnato, mentre la disciplina regionale ha riconosciuto alle strutture che si trovavano nelle condizioni descritte dalla norma il diritto alla sovvenzione. L’allegato alla delibera annullata prevedeva criteri del tutto oggettivi per la quantificazione degli indennizzi, senza alcuna spendita di discrezionalità amministrativa.
Il Collegio ha richiamato la recente pronuncia delle Sezioni Unite n. 15404 del 2024, che in un caso analogo ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie relative alle provvidenze economiche dell’art. 4, comma 5-bis, d.l. n. 34 del 2020, trattandosi di contributi previsti dalla legge sui quali l’amministrazione sanitaria mantiene esclusivamente funzioni di vigilanza. Non ravvisando ragioni per discostarsi da tale orientamento, ha dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda ai sensi dell’art. 11 c.p.a. e compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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