Rilevanza reddituale della borsa di dottorato ai fini della conversione del permesso di soggiorno (TAR Emilia-Romagna n. 1371 del 29.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La borsa di studio per lo svolgimento del corso di dottorato di ricerca rientra, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera c), d.P.R. n. 917/1986, tra i redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente. Essa, pertanto, non è fiscalmente neutra ma costituisce un reddito tassabile e contributivo, equiparato dal legislatore fiscale al reddito da lavoro. Ne deriva che, in sede di esame di un’istanza di conversione del permesso di soggiorno per attesa occupazione in permesso per motivi di lavoro, l’Amministrazione non può escludere aprioristicamente tale attività dalla nozione di attività lavorativa, omettendo di valutarne la rilevanza ai fini della verifica dei presupposti per il rilascio del titolo. L’equiparazione operante sul piano fiscale deve essere valutata anche sul piano della legittimazione alla permanenza sul territorio.
Il Fatto
La ricorrente, cittadina straniera, era entrata in Italia con un permesso per motivi di studio e aveva conseguito la laurea e la laurea magistrale in discipline scientifiche. Dal 2023 al 2026 aveva ottenuto un dottorato di ricerca con percezione di una borsa di studio annua lorda. Dopo aver ottenuto, nel 2022 e nel 2024, permessi per attesa occupazione, aveva chiesto la conversione di tale titolo in permesso per motivi di lavoro, alla luce del reddito derivante dalla borsa.
Il Questore rigettava l’istanza, sostenendo che la normativa non riconoscesse il dottorato di ricerca come attività lavorativa e che non fosse ammessa la conversione del permesso per attesa occupazione in permesso per studio. L’Amministrazione valorizzava, inoltre, l’assenza della ricorrente dal territorio italiano per un periodo prolungato, circostanza giustificata, secondo la ricorrente, dall’obbligatorietà dell’attività di ricerca all’estero imposta dalla borsa di studio.
La Motivazione della Corte
Il TAR Emilia-Romagna ha accolto il ricorso. In primo luogo, il Collegio ha escluso la tesi della ricorrente secondo cui l’art. 26 del d.lgs. n. 286/1998 richiederebbe solo la dimostrazione di un reddito adeguato, senza che questo debba provenire dall’attività autonoma per la quale si chiede la permanenza. Tale interpretazione non è stata condivisa.
Ciononostante, il Collegio ha ritenuto fondate le deduzioni relative alla rilevanza dell’art. 50, comma 1, lettera c), d.P.R. n. 917/1986 (TUIR), che qualifica espressamente le somme percepite a titolo di borsa di studio, se il beneficiario non è legato da rapporto di lavoro dipendente, come redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente. La borsa di dottorato, pertanto, è soggetta a tassazione e contribuzione previdenziale e risulta fiscalmente equiparata al reddito da lavoro.
Il TAR ha quindi rilevato come la ricorrente non avesse richiesto la conversione del permesso in permesso per motivi di lavoro autonomo, ma, più genericamente, per motivi “di lavoro”. Pur svolgendo un’attività genericamente definibile come lavorativa e fiscalmente equiparata a quella di lavoro dipendente, l’Amministrazione aveva fondato il proprio diniego su un’incongrua motivazione, non avendo operato quella valutazione di equiparazione richiesta dalla normativa fiscale.
In accoglimento del ricorso, il provvedimento impugnato è stato annullato, con conseguente rinnovazione dell’attività istruttoria da parte dell’Amministrazione, che dovrà valutare la sussistenza dei presupposti per il rilascio di un permesso per motivi di lavoro subordinato, estendendo sul piano della legittimazione alla permanenza l’equiparazione già operante sul piano fiscale. Le spese sono state compensate per la particolarità e la natura interpretativa della vicenda.
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Nota della Redazione
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