La minaccia concreta non giustifica la revoca del porto d’armi, occorre il riesame dell’affidabilità (TAR Emilia-Romagna n. 267 del 29.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’aver subito una minaccia concreta non può costituire, di per sé, motivo di revoca dell’autorizzazione al porto d’armi, poiché la presenza di una minaccia concreta ed attuale è richiesta come presupposto per il rilascio del titolo, ancorché per motivi di difesa personale. La sussistenza di una situazione di conflittualità impone all’Amministrazione di indagare e vagliare in concreto l’affidabilità del titolare del porto d’armi e di accertare l’assenza del rischio di un loro abuso. L’omissione di tale indagine determina un difetto di motivazione del provvedimento di revoca e legittima l’accoglimento dell’istanza cautelare con contestuale ordine di riesame della posizione del ricorrente.
Il Fatto
Un soggetto, titolare dal 2024 di una licenza di porto di fucile per uso tiro a volo, riceveva la notifica del decreto con cui il Questore della provincia di Ravenna disponeva la revoca del titolo. Il provvedimento veniva adottato all’esito di una situazione che vedeva il ricorrente vittima di una minaccia concreta. Il destinatario del provvedimento impugnava il decreto dinanzi al TAR per l’Emilia-Romagna, chiedendone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia. Nel ricorso, il ricorrente evidenziava di essere titolare anche di un porto d’armi per uso difesa personale, del quale il provvedimento di revoca non faceva alcuna menzione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente rilevato che il ricorrente non è titolare del solo porto di fucile per uso tiro a volo, ma anche di un porto d’armi per difesa personale, circostanza sulla quale il provvedimento impugnato tace completamente.
La Corte ha quindi osservato come la circostanza di aver subito una minaccia concreta non possa costituire ragione di revoca dell’autorizzazione. Al contrario, proprio la presenza di una minaccia concreta ed attuale rappresenta il presupposto richiesto per il rilascio del titolo autorizzativo, soprattutto quando finalizzato alla difesa personale. Il Collegio ha evidenziato la contraddittorietà di un’operazione amministrativa che qualifica la medesima situazione – la minaccia – ora come giustificazione per il rilascio della licenza, ora come ragione per disporne la revoca.
Da tale premessa la Corte ha tratto la conseguenza che, in presenza di una situazione di conflittualità, l’Amministrazione è tenuta a svolgere una verifica concreta dell’affidabilità del titolare del porto d’armi e ad accertare l’assenza del rischio di abuso delle armi. Nel caso di specie, tale indagine è risultata del tutto omessa.
La totale mancanza di tale accertamento ha indotto il Tribunale a ravvisare il difetto di motivazione del provvedimento. Il Collegio ha, pertanto, ritenuto opportuno disporre il riesame della posizione del ricorrente, affinché l’Amministrazione valuti la sussistenza dei presupposti per il mantenimento del titolo. Nelle more della rinnovazione dell’istruttoria, da concludersi entro il termine di 120 giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza, è stato confermato il ritiro cautelare del porto di fucile per uso tiro a volo già disposto.
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Nota della Redazione
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