Sospensione della decadenza del preventivo di connessione, anche dopo la conversione del d.l. n. 175/2025 (TAR Emilia-Romagna n. 264 del 29.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di esame dell’istanza cautelare, pur in presenza di questioni giuridiche che richiedono approfondimento nel merito, il giudice amministrativo deve procedere al bilanciamento degli interessi delle parti. In tale quadro, risulta prevalente l’interesse del ricorrente alla tutela dell’effetto di prenotazione del collegamento alla rete, che si consegue attraverso la sospensione dell’eventuale decadenza del preventivo di connessione nelle more della decisione di merito. La misura cautelare può essere quindi accordata limitatamente alla necessità di preservare la posizione del richiedente, senza anticipare la soluzione delle questioni di merito.
Il Fatto
La società ricorrente, attuale intestataria del preventivo di connessione, impugnava il diniego opposto dall’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) all’istanza di autorizzazione per la realizzazione e l’esercizio di un impianto fotovoltaico a terra della potenza nominale di 10,214 MWp, denominato “Sant’Agnese”, sito nel Comune di Ferrara, con le relative opere di connessione alla rete elettrica.
La società chiedeva l’annullamento, previa sospensione, del provvedimento di diniego, della comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis legge n. 241/1990, nonché del verbale della terza seduta della Conferenza di Servizi e degli atti presupposti e consequenziali. Veniva altresì chiesto l’accertamento del diritto della società a procedere con l’installazione dell’impianto, quale titolare delle aree interessate.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto che le questioni giuridiche prospettate richiedano un approfondimento nel merito, con particolare riguardo all’interpretazione dell’art. 11-quinquies del d.lgs. n. 190/2024, come inserito dall’art. 2 del decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 gennaio 2026, n. 4. La complessità delle questioni ha indotto il Tribunale a non pronunciarsi nel merito della controversia in sede cautelare, conformemente alla giurisprudenza del medesimo Tribunale (v. TAR Bologna, sez. II, ordinanze nn. 82, 146, 148, 150 del 2026).
Quanto al periculum in mora, il Tribunale ha proceduto al bilanciamento degli interessi propri della fase cautelare, valorizzando l’interesse della ricorrente alla tutela dell’effetto di prenotazione del collegamento alla rete. Tale effetto, tipico dell’istituto del preventivo di connessione, è suscettibile di pregiudizio irreparabile in caso di decadenza dello stesso, con conseguente perdita della posizione acquisita dal richiedente.
Il Collegio ha quindi accolto la domanda cautelare, limitatamente alla necessità di tutela dell’effetto di prenotazione, disponendo la sospensione dell’eventuale decadenza del preventivo di connessione nelle more della decisione di merito. La misura è stata calibrata in funzione della sola esigenza di preservare la posizione della ricorrente fino alla definizione del giudizio, senza interferire con le questioni di merito demandate all’udienza pubblica dell’11 marzo 2027.
Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti, in ragione della peculiarità della fattispecie esaminata.
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Nota della Redazione
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