Sospensione del giudizio e attività lavorativa estiva non giustificano la tutela cautelare (TAR Emilia-Romagna n. 258 del 28.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La determinazione di sospensione del giudizio in sede di scrutinio finale, adottata all’esito di una valutazione discrezionale degli insegnanti, non è suscettibile di sindacato in sede cautelare laddove non emergano profili di manifesta irragionevolezza, evidenti errori di fatto o vizi procedurali. L’interesse dello studente a svolgere un’attività lavorativa estiva non integra il requisito del periculum in mora quando l’impegno lavorativo sia stato assunto senza considerare la possibilità, prevedibile alla luce dei voti del secondo quadrimestre, di un esito di insufficienza con conseguente rinvio della valutazione finale.
Il Fatto
Il ricorrente, studente dell’ultimo anno di un istituto di istruzione superiore, impugnava il provvedimento con cui il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale per l’anno scolastico 2025/2026, aveva disposto la sospensione del giudizio a causa di un’insufficienza in inglese, con conseguente rinvio della valutazione finale. Il ricorso censurava la legittimità della determinazione e ne chiedeva la sospensione cautelare, deducendo anche un pregiudizio derivante dall’impossibilità di svolgere un’attività lavorativa estiva a causa degli impegni di studio.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente richiamato l’ampia discrezionalità tecnica riconosciuta agli insegnanti nella valutazione degli studenti, tanto nelle verifiche svolte durante l’anno quanto nell’attribuzione del giudizio finale. Tale discrezionalità delimita il sindacato del giudice amministrativo, che in sede cautelare può intervenire solo in presenza di profili di manifesta irragionevolezza, evidenti errori in fatto o vizi procedurali.
Esaminati gli atti, il Collegio ha ritenuto che le censure dedotte non fossero sufficienti a far emergere tali vizi, non potendo considerare ingiustificata l’insufficienza in inglese. La determinazione di sospensione è stata pertanto giudicata non irragionevole né sproporzionata rispetto all’esito negativo riportato.
Quanto al periculum in mora, il Tribunale ha escluso che potesse essere utilmente valorizzato l’interesse dello studente a svolgere un’attività lavorativa estiva. Tale impegno, infatti, era stato assunto senza considerare la possibilità, non imprevedibile alla luce dei voti del secondo quadrimestre, di un esito di insufficienza. Il Collegio ha inoltre rilevato che non era stata adeguatamente dimostrata l’impossibilità di conciliare l’attività lavorativa con lo studio estivo finalizzato al recupero.
La domanda cautelare è stata pertanto respinta, con integrale compensazione delle spese di lite, ferma ogni valutazione nel merito della controversia.
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Nota della Redazione
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