Respinta la cautelare sul commissariamento del Conservatorio: difetto di novità e insussistenza del periculum (TAR Emilia-Romagna n. 249 del 28.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La nuova istanza di sospensione cautelare concernente un provvedimento già impugnato e già esaminato in sede cautelare non può essere riproposta al giudice amministrativo, ma può al più costituire titolo per una domanda di revoca o riesame da rivolgere agli organi competenti. La sopravvenienza di fatti nuovi, quale il venir meno dei presupposti del commissariamento, non legittima una nuova pronuncia giurisdizionale cautelare sullo stesso atto laddove la precedente domanda sia stata motivatamente respinta. L’urgenza deve essere attuale e concreta e non sussiste quando il termine per l’adempimento che si assume pregiudicato è già decorso e l’udienza di merito è già stata fissata a breve distanza.
Il Fatto
La ricorrente, elettrice nella procedura per l’elezione del Direttore del Conservatorio di musica di Ravenna, ha impugnato il decreto del 17 febbraio 2026 con cui il commissario straordinario ha sospeso la procedura elettorale. La precedente domanda cautelare era stata respinta con ordinanza della Sezione. La ricorrente ha depositato una nuova istanza cautelare, sostenendo che erano venuti meno i due presupposti del commissariamento e lamentando l’inerzia dell’organo commissariale nella predisposizione della documentazione per la valutazione ANVUR.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto l’istanza cautelare. Quanto al primo profilo, la dedotta sopravvenuta cessazione dei presupposti del commissariamento (la nullità della delega alla didattica, cessata con le dimissioni del Direttore, e la illegittimità della procedura concorsuale, annullata dal Commissario) non integra una nuova domanda cautelare: la precedente era stata già motivatamente respinta e ogni nuova valutazione non può che essere rimessa agli organi competenti. Sotto il profilo del periculum in mora, il termine per la procedura ANVUR era già decorso e, soprattutto, risultava già fissata l’udienza pubblica per la decisione di merito, sicché non vi era il rischio di una compromissione grave e definitiva della situazione giuridica della ricorrente, essendo il regolamento di elezione tale da non escludere l’indizione della procedura in epoca successiva al mese di luglio.
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Nota della Redazione
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