Insussistenza del fumus boni iuris per il rinnovo del permesso di soggiorno in assenza di attività lavorativa (TAR Emilia-Romagna n. 244 del 28.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di esame dell’istanza cautelare, ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, è richiesta l’effettiva sussistenza dei presupposti sostanziali del titolo, tra cui l’esercizio di un’attività lavorativa. La carenza di tale requisito non può essere sopperita dalla dimostrazione di un reddito complessivo del nucleo familiare di appartenenza, soprattutto se inferiore al minimo dell’assegno sociale. Il giudice amministrativo, del pari, non può valutare circostanze sopravvenute che non siano state allegate e dimostrate dall’interessato nella loro consistenza. L’insussistenza del fumus boni iuris comporta il rigetto della domanda di sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato.
Il Fatto
La ricorrente, cittadina extracomunitaria, impugnava davanti al TAR Emilia-Romagna il provvedimento con cui la Questura di Ferrara aveva rigettato l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, chiedendone la sospensione in via cautelare. L’Amministrazione aveva ritenuto nullo il rapporto di lavoro dichiarato — attività di colf presso il fratello — e aveva riscontrato la mancanza di un reddito adeguato in capo all’istante.
Nel ricorso la ricorrente aveva prospettato anche un’asserita percezione di redditi nel corso dell’anno precedente e la possibilità di considerare la propria posizione all’interno del nucleo familiare. La parte resistente si costituiva in giudizio per contrastare la domanda cautelare.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che le doglianze relative al provvedimento di espulsione adottato dalla Prefettura esulavano dall’oggetto del gravame, essendo questo limitato al diniego di rinnovo del titolo di soggiorno e rientrando la cognizione di quel provvedimento nella giurisdizione del giudice ordinario.
Nel merito della domanda cautelare, il Tribunale ha ritenuto che il rapporto di lavoro dichiarato — qualificato come colf del fratello — fosse stato correttamente considerato nullo dall’Amministrazione e che la ricorrente non avesse dimostrato di avere un nuovo rapporto di lavoro idoneo a garantire un’adeguata fonte di reddito. Quanto alle somme che la stessa assumeva di aver percepito nel 2025, il Collegio ha precisato che tali circostanze, in quanto non provate nella loro consistenza, non potevano essere rimproverate all’Amministrazione come fatti sopravvenuti non valutati.
Il Tribunale ha poi escluso che, ai fini del requisito dell’effettivo esercizio di attività lavorativa, potesse assumere rilievo il reddito complessivo del nucleo familiare in cui la ricorrente era inserita, peraltro risultato inferiore al minimo dell’assegno sociale e quindi comunque inidoneo allo scopo.
Da ciò è derivato il giudizio di carenza del fumus boni iuris, con conseguente rigetto dell’istanza cautelare e compensazione delle spese del giudizio.
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Nota della Redazione
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