Assenza di DURC e cartelle inevase quali indici di inadeguatezza reddituale dell’impresa e rigetto della tutela cautelare (TAR Emilia-Romagna n. 237 del 28.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’assenza della certificazione del DURC e la presenza di cartelle di pagamento inevase, pur non costituendo elementi automaticamente ostativi al rilascio di un provvedimento favorevole, assumono rilievo quali sicuri indici di inadeguatezza reddituale dell’impresa. Tali circostanze, ove poste a fondamento del diniego impugnato, rendono la determinazione amministrativa non manifestamente illegittima e, conseguentemente, non consentono di ritenere assistito da idoneo fumus boni iuris il ricorso nella fase cautelare. La valutazione di adeguatezza reddituale non richiede un automatismo ostativo ma implica un apprezzamento ponderato degli elementi sintomatici della capacità economica dell’impresa.
Il Fatto
L’istante, cittadino straniero, impugnava dinanzi al TAR Emilia-Romagna il provvedimento con cui la Prefettura di Rimini aveva rigettato la sua istanza volta al rilascio di un titolo abilitativo. Il diniego, emesso nel gennaio 2026, risultava motivato facendo leva sull’assenza della certificazione DURC e sull’esistenza di cartelle di pagamento inevase, ritenute sintomatiche di una situazione reddituale dell’impresa non adeguata.
Avverso tale determinazione il ricorrente proponeva ricorso, chiedendo in via incidentale la sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato, lamentandone l’illegittimità. Si costituiva in giudizio il Ministero dell’Interno, per il tramite dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato, contrastando le avverse pretese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, investito dell’istanza cautelare ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm., ha proceduto al primo esame sommario degli atti, funzionale alla delibazione propria della fase incidentale. Ha osservato che, in questa sede, la valutazione circa la sussistenza del requisito del fumus boni iuris deve essere condotta con riferimento alla probabile fondatezza delle censure dedotte, riservando al merito ogni più approfondita disamina.
Sotto il profilo in esame, il Tribunale ha ritenuto che il ricorso non appaia assistito da idonee ragioni di fondatezza tali da giustificare l’accoglimento dell’istanza cautelare. In particolare, ha escluso che l’impugnato diniego versi in una condizione di manifesta illegittimità, sottolineando come le ragioni ostative poste dall’Amministrazione fossero adeguatamente sorrette.
Quanto al merito delle valutazioni compiute dalla Prefettura, il Collegio ha precisato che l’assenza di DURC e la presenza di cartelle di pagamento inevase, sebbene non integrino elementi che determinano automaticamente l’effetto ostativo, rappresentano comunque degli indici significativi dell’inadeguatezza reddituale dell’impresa. Tali circostanze, pertanto, possono legittimamente essere valorizzate dall’Amministrazione nella propria valutazione discrezionale circa la sussistenza dei presupposti per il rilascio del provvedimento.
Alla luce di tali considerazioni, la domanda cautelare è stata respinta, con compensazione delle spese della presente fase tra le parti.
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Nota della Redazione
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